Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6158 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 13/09/2016, dep.10/03/2017),  n. 6158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8203-2015 proposto da:

LOGISTA ITALIA SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 14, presso lo studio legale DI TANNO E ASSOCIATI, STUDIO

LEGALE TRIBUTARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSAMARIA

NICASTRO, ENRICO PAULETTI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5773/2014 della COMM.TRIB.REG. del Lazio

depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAULETTI che insiste nella

rinuncia al ricorso, si rimette alla Corte per le spese processuali;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che nulla

oppone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con sentenza in data 26.9.2014 la CTR Lazio ha respinto l’appello proposto della Logista Italia s.p.a. avverso la decisione che in primo grado aveva ritenuto legittimi gli avvisi con cui l’AAMS aveva ingiunto alla parte il pagamento delle accise dovute in dipendenza dell’immissione al consumo di tabacchi non lavorati svincolati irregolarmente dal regime sospensivo.

1.2. Avverso la detta decisione ha proposto ricorso a questa Corte la parte affidandosi a tre motivi, ai quali hanno replicato con controricorso il Ministero dell’Economa e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

1.2. Nelle more dell’odierna udienza di discussione la parte ricorrente ha comunicato la propria rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va previamente dichiarato inammissibile il controricorso del MEF non rivestendo questi la qualità di intimato nel presente giudizio.

3. Va quindi dato atto dell’intervenuta rinuncia ed in ragione di ciò va dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., con spese a carico del rinunciante.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibile il controricorso del MEF; dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 9500,00 oltre eventuali spese prenotate a debito ed eventuali accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ sezione civile, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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