Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6157 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29133-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1529/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia de le entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che ha respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2013, notificata a T.M.L., in relazione alla enunciazione, contenuta nell’atto di scissione – di DL Auto srl a favore di Immobiliare 7 srl – di un finanziamento infruttifero dei soci iscritto nelle passività tra i debiti verso altri.

La CTR, premesso il quadro legislativo applicabile alla fattispecie, ha considerato l’operazione conferimento di cui alle delibere societarie poste alla base della passività iscritta in bilancio e richiamata nell’atto sottoposto a registrazione – non come finanziamento – come erroneamente denominato – bensì, privilegiando l’aspetto sostanziale su quello formale, come aumento di capitale, come tale esente da imposta di registro.

La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione di legge, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22 e tariffa allegata e artt. 1362 e 2467 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, rispetto all’affermazione che il conferimento in denaro da parte del socio costituirebbe aumento di capitale, come tale esente da imposta di registro.

Il motivo è fondato.

Sebbene la qualificazione degli atti negoziali sia riservata al giudice di merito, è tuttavia indubbio che sussiste la lamentata violazione di legge, in quanto la CTR ha qualificato diversamente dalla sua intestazione l’atto di conferimento in denaro della socia, denominato “finanziamento” e ritenuto invece quale “aumento di capitale sociale”, come tale non soggetto a imposta di registro.

Tale conclusione contrasta con il TUR come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esenzione de l’imposta di registro per l’aumento di capitale sociale costituisce un’eccezione, valevole solo nel caso di aumento di capitale formalmente deliberato e funzionale al ripianamento di perdite (cfr. Cass. 6248/2004; 7126/2003; 3318/2004): caso non ricorrente nella attispecie.

Pertanto, anche a voler accettare la diversa qualificazione giuridica del versamento delle somme da parte della socia – che comunque avrebbe dovuto essere formalmente deliberato per essere considerato come aumento di capitale sociale – non ricorre nella fattispecie l’ipotesi di esenzione dall’imposta di registro, limitata al solo caso in cui il versamento è finalizzato al ripianamento di perdite.

Va, dunque, applicato il principio di cui a Cass. n. 6104/2019, secondo cui in tema di società a respensabilità limitata, ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel qua e la società dà conto dell’attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l’Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all’interro dell’ente.

Il ricorso va, pertanto, acconto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 marzo 2020

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