Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6156 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27047-2018 proposto da:

D.N.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA PIANESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI,

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 1603/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

D.N.P. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di preavviso di fermo su autoveicolo, notificato nel 2015, in relazione al mancato pagamento di cartelle esattoriali per Irpef e altro anni 1995, 1999, 2003, ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo ritualmente e tempestivamente notificata solo una delle cartelle e non correttamente notificate le altre tre.

L’agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione sono rimaste intimate.

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATE

che:

1. Col primo e unico motivo del ricorso si deduce violazione degli artt. 2946 e 2945 c.p.c., (rectius c.c.), ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la CTR ritenuto regolare sole la notifica di una delle cartelle impugnate, omettendo di motivare sia sul disconoscimento delle fotocopie semplici prodotte, sia sull’ulteriore motivo della prescrizione per il nuovo decorso del termine decennale di prescrizione dalla interruzione determinata dalla notifica della cartella (essendo decorsi 13 anni in violazione delle norme anzidette). Censura la sentenza impugnata per omessa parziale motivazione del provvedimento.

2. Il motivo è inammissibile, nella parte in cui, in violazione dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non indica specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali i ricorso si fonda, nonchè i dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. n. 23575/2015; n. 777/2019).

Va sul 3unto ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (n. 27568 del 21/11/2017).

3. Nella fattispecie la doglianza: relativa al mancato esame del motivo sulla produzione non in originale delle notifiche e quello sul decorso del termine decennale dagli atti interruttivi, non riportati che peraltro avrebbe dovuto essere proposta come violazione dell’art.

112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, è del tutto carente di autosufficienza, mancando la riproduzione delle relative doglianze nei gradi di merito e la documentazione relativa.

4. Quanto al dedotto vizio di omessa parziale motivazione del provvedimento, va rilevato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, implica la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di ledittimità sulla motivazione, per cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che risulti dal testo della sentenza e si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione, non avendo più rilievo il mero difetto di “sufficienza” (SU 8053/2014). L’art. 360 c.p.c., n. 5, vigente prevede, quale specifico vizio denunciabile per cassazione, l’omesso esame di un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato discusso tra le parti e abbia carattere decisivo, sicchè li ricorrente deve indicare tale fatto storico, il “dato” da cui risulti esistente, il “come” e il quando” esso sia stato discusso e la sua “decisività” (Cass. n. 27415 del 29/10/2018; n. 24035 del 03/10/2018).

In mancanza di questi requisiti anche questo motivo va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione degli intimati. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione degli intimati. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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