Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6155 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, (ud. 23/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22477-2017 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA, 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’

RADDUSA, rappresentata e difesa dall’avvocato UGO COSTANZO;

– ricorrente –

ISPETTORATO TERRITORIALE LAVORO DI CATANIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il

21/02/2017 R.G.N. 1051/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/12/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 21 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.M. avverso la decisione del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione dalla stessa avanzata avverso cinque ordinanze – ingiunzioni adottate a seguito di accertamento ispettivo presso la ditta individuale della appellante in esito al quale funzionari dell’Ispettorato Provinciale avevano ritenuto che nel centro estetico prestassero attività lavoratori in ordine ai quali non erano state effettuate le prescritte registrazioni nei libri aziendali né le comunicazioni di assunzione;

in particolare, la Corte ha ritenuto di pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in appello per la manifesta infondatezza dell’impugnazione, alla luce delle medesime ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, avendo reputato del tutto irrilevante, in considerazione degli elementi probatori acquisiti dal Tribunale, la richiesta istruttoria concernente l’esibizione della documentazione relativa alle dichiarazioni rese da L.M.F. – poi escussa come teste – in occasione dell’accesso ispettivo e, più in generale, di tutti i documenti propedeutici all’emissione delle ordinanze opposte;

per la cassazione della sentenza propone ricorso straordinario C.M., affidandolo a tre motivi;

l’Ispettorato provinciale del lavoro è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge processuale per non aver rilevato la Corte che l’Ispettorato territoriale del lavoro si era costituito mediante comparsa di risposta non con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ma con un mero funzionario direttivo;

con il secondo motivo di ricorso si allega il conseguente errore procedurale in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado per aver condannato alla refusione delle spese la parte ricorrente;

deduce, infine, la C. con una terza doglianza, non aver valutato la Corte l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado non avendole concesso l’accesso agli atti; il ricorso è inammissibile;

giova rilevare, al riguardo, che per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 23151 del 2018) è inammissibile il ricorso diretto contro l’ordinanza della Corte d’appello dichiarativa dell’inammissibilità del gravame in quanto privo di una ragionevole probabilità di essere accolto;

in particolare, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello non è ricorribile in cassazione nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, consentendo il medesimo art. 348 ter, comma 3, di impugnare per cassazione soltanto il provvedimento di primo grado (cfr. Cass. n. 4870 del 2019; Cass. n. 13835 del 2019);

l’impugnazione dell’ordinanza di secondo grado, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, è possibile limitatamente ai vizi suoi propri, consistenti in violazione della legge processuale, solo nei casi, non ricorrenti nel caso di specie, in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge (cfr. art. 348 bis c.p.c., comma 2, art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo, e comma 2, primo periodo, sul punto, SU n. 1914 del 2016);

evidente l’eterogeneità dei motivi di ricorso rispetto alle possibilità di impugnazione normativamente e giurisdizionalmente riconosciute, anche con riguardo all’eventuale denunziato difetto di rappresentanza;

premesso, infatti, che tale eventuale violazione non incide, tout court” sull’utilizzazione di un modello processuale al di fuori delle ipotesi consentite, non può non ricordarsi come la richiamata circolare, della Direzione Generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro, da cui si evincerebbe che per il gradi successivi al primo la attività di difesa nei gradi successivi al primo avrebbe dovuto continuare ad essere curata dall’Avvocatura dello Stato, ha natura interna all’Ente e, in ogni caso, non rende il modello processuale utilizzato exta ordinem non incidendo in alcun modo, al pari delle due altre censure, concernenti la dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c., e la presunta indebita negazione dell’accesso agli atti, sulla corretta utilizzazione del modello processuale costituito dall’ordinanza di inammissibilità, per essere stato reputato del tutto inammissibile l’appello per manifesta infondatezza del medesimo sulla base delle risultanze probatorie acquisite in primo grado; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese essendo parte controricorrente rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

 

 

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