Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6155 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24863/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE LA PERLA SRL UNIPERSONALE, rappresentata e difesa

dall’avv. Marcello Poggioli, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazzale Clodio n. 22, presso lo studio dell’avv. Deborah

Fortinelli.

– controricorrente –

EQUITALIA CENTRO SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore

Menditto, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Milizie n.

22, presso lo studio dell’avv. Barbara Palombi.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche, sezione n. 02, n. 75/02/14, pronunciata il 28/02/2014,

depositata il 10/03/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Immobiliare La Perla Srl Unipersonale impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno tre cartelle di pagamento per IRAP, per gli anni 2007 e 2008, con i conseguenti atti di pignoramento immobiliare, chiedendone l’annullamento in quanto non notificate e non precedute dalla notifica degli atti prodromici;

2. la CTP dichiarò inammissibile, perchè tardivo, il ricorso della contribuente, con sentenza (n. 58/01/13) riformata dalla Commissione tributaria regionale delle Marche, la quale, con la sentenza trascritta in epigrafe, nel contraddittorio dell’Agenzia e di Equitalia Centro Spa (in seguito: “Equitalia”), ha accolto l’appello della società ed ha annullato le cartelle e i successivi atti di pignoramento;

2.1. la Commissione regionale ha ritenuto affetta da nullità insanabile la notifica delle cartelle, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., a causa del fatto che nella copia della cartella consegnata dal concessionario della riscossione alla società appellante non era indicata la data della consegna; in punto di giurisdizione, la “regionale” ha reputato errato il diniego della giurisdizione tributaria in ordine agli atti di pignoramento eseguiti da Equitalia e, quanto al merito della causa, ha affermato che la contribuente non era una società di comodo, essendosi sulla questione formato il giudicato interno giacchè l’ufficio non aveva specificamente contestato le “esimenti” elencate nel ricorso introduttivo della società, ma si era limitato ad eccepire la tardività dell’opposizione alle cartelle e a rilevarne, genericamente, l’infondatezza;

3. l’Agenzia ha proposto ricorso la cassazione avverso la sentenza della CTR, articolando tre motivi; la contribuente ha depositato controricorso; Equitalia ha depositato controricorso nel quale ha proposto ricorso incidentale con tre motivi;

4. con atto datato (OMISSIS), la società ha chiesto la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018; con istanza datata (OMISSIS), corredata di documentazione di riscontro, l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione della causa, adducendo che l’Agenzia delle entrate ha emesso atto di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria. Al riguardo, risulta dagli atti che il diniego della definizione agevolata, notificato alla contribuente il (OMISSIS), non è stato impugnato entro il termine di sessanta giorni (ossia entro il (OMISSIS)).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso principale (“1. Violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12,artt. 2697,2699 e 2700 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3)”), l’Agenzia premette che, in base alle relate di notifica di ciascuna cartella, conservate dal concessionario, e trascritte nel testo del ricorso per cassazione, risulta che due cartelle sono state notificate, in data (OMISSIS), all’addetto alla sede della società ( S.F.), e che la terza cartella è stata notificata, in data (OMISSIS), personalmente al legale rappresentante della società ( S.P.); aggiunge che, rispetto a tali date, il ricorso della contribuente, notificato a mezzo raccomandata a/r del (OMISSIS), era tardivo in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, che era scaduto l'(OMISSIS), per le prime cartelle, e il 03/07/2012, per la terza; ascrive quindi alla CTR l’errore di diritto di non avere considerato che nessuna norma prevede la nullità della notifica nel caso in cui manchi la relata sulla copia dell’atto consegnata al destinatario, laddove invece la copia detenuta dal concessionario ha efficacia fidefaciente;

1.1. il motivo è fondato;

la declaratoria, da parte della CTR, della nullità insanabile della notifica eseguita direttamente dal concessionario della riscossione mediante consegna della cartella al destinatario (o ad altro soggetto addetto all’azienda), collide con il principio di diritto stabilito da questa Sezione tributaria (Cass. Sez. 5, Sentenza 04/07/2014, n. 15327), cui va data continuità, in mancanza di ragioni ostative, per il quale: “L’omessa apposizione, da parte dell’ufficiale giudiziario, della relazione di notificazione anche sulla copia consegnata al destinatario, integra, in mancanza di contestazioni circa l’effettuazione della notificazione come indicata nella detta relazione, una mera irregolarità, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e non difettando un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell’interessato la “vocatio in ius” per il tramite indefettibile dell’ufficiale giudiziario.” (conformi: nn. 2527/2006, 4993/2008, 8245/2019 in motivazione);

2. con il secondo motivo (“2. In via subordinata: omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5)”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata sotto il profilo del merito della decisione, nella parte in cui si è trascurato il fatto decisivo che le cartelle si riferivano ad imposte dichiarate, ma non versate dalla società;

2.1. il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del motivo precedente;

3. con il primo motivo del ricorso incidentale (“I) Difetto di giurisdizione del giudice tributario (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1)” Violazione e/o erronea applicazione degli D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e dell’art. 615 e ss. c.p.c. – Violazione e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 302 del 1973, art. 57, comma 1, lett. a) – Violazione e/o erronea applicazione dei principi generali in materia di riparto di giurisdizione tra G.T. e G.O. – Difetto di giurisdizione del G.T.”), Equitalia censura la sentenza impugnata per avere affermato la giurisdizione tributaria sebbene la causa abbia ad oggetto atti esecutivi, ossia atti di espropriazione forzata, devoluti alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice dell’esecuzione;

3.1. il motivo non è fondato;

posto che la doglianza attiene a una questione pregiudiziale di rito, la cui trattazione è prioritaria rispetto alle censure sollevate dall’Agenzia (esaminate precedentemente soltanto per un’esigenza di chiarezza espositiva), la Corte osserva che la ravvisata sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, da parte della CTR, è conforme al consolidato indirizzo di legittimità, affermato da Cass. Sez. U. 05/06/2017, n. 13913 (e in precedenza da Cass. Sez. U. 05/07/2011, n. 14667; conf.: Cass. 11/05/2018, n. 11481; 28/06/2018, n. 17126), per il quale: “In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, e dell’art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.”;

4. con il secondo motivo (“II. Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”), Equitalia censura la sentenza impugnata per avere stabilito la nullità della notifica delle cartelle, omettendo di considerare che essa è avvenuta “a mani” – e non è stata effettuata “a mezzo posta” – mediante consegna effettuata dal messo notificatore “all’addetto all’azienda” o al “legale rappresentante della società”, presso la sede legale, e che, dalle “relate” depositate in atti non emergeva alcun vizio di notifica nè l’impossibilità di accertare – come invece ha stabilito, errando, la CTR – la data della consegna al destinatario, che era chiaramente indicata;

5. con il terzo motivo (“III. Violazione e/o falsa e/o erronea interpretazione e/o applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 – Violazione e/o errata applicazione dei principi e delle disposizioni di legge in materia di notificazione degli atti c.d. esattoriali Errata e/o mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 – Erronea applicazione degli artt. 148 e 160 c.p.c. – Errata applicazione della normativa processuale civile in tema di notifica degli atti c.d. esattoriali Erroneo e/o illegittimo ricorso all’analogia legis)”), Equitalia addebita alla sentenza impugnata un errore di diritto giacchè dal tenore letterale dell’art. 26, cit., si evince, con assoluta chiarezza, che non è affatto necessaria la redazione della “relata di notifica” nella copia dell’atto rilasciata al contribuente, sicchè dall’asserita omissione non può discendere alcun effetto invalidante, specie nei termini di “nullità” o “inesistenza” indicati dalla Commissione regionale;

6. il secondo e il terzo motivo sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, sicchè, in sostanza, risultando Equitalia vittoriosa, non va posto a suo carico il doppio contributo unificato;

7. ne consegue che, accolto il ricorso principale dell’Agenzia, rigettato il primo motivo del ricorso incidentale di Equitalia e assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la declaratoria d’inammissibilità del ricorso introduttivo della società;

8. per la particolarità della dinamica processuale, le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale di Equitalia Centro Spa, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo di tale ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio; compensa, tra le parti, le spese processuali dei gradi di merito e condanna la contribuente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità all’Agenzia delle entrate, liquidandole in Euro 4.100,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito, e a Equitalia Centro Spa, liquidandole in Euro 4.100,00, a titolo di compenso, oltre a Euro 200,00, per esborsi, al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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