Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6154 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25864-2018 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY 21, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO VITALI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 732/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata

l’08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere. Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

S.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, emessa su impugnazione cli avviso di accertamento per Ires, Iva, Irap anno 2009 emesso a seguito di pvc, col quale erano state contestate alla contribuente quale coobbligata della Associazione sportiva dilettantistica ASD Alatri ex art. 38 c.c., che non aveva impugnato l’avviso di accertamento – una serie di violazioni tributarie.

La CTR ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado. Ciò per avere considerato provata la posizione di coobbligata della contribuente, in base a una serie di elementi indiziari inerenti all’attiva svolta per l’associazione, come accertati dal primo giudice in base al PVC; ha pertanto ritenuto legittimo l’operato accertativo, in applicazione della L. n. 133 del 1999, e correttamente statuito sula decadenza della agevolazioni fiscali in capo alla associazione, ai sensi della L. n. 398 del 1991, per violazione norme sulla tracciabilità di prelevamenti e versamenti e della accertata attività commerciale svolta dall’Associazione.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

La contribuente deposita successivamente memoria.

Diritto

CONSIDERATE

che:

Si deve premettere che, a differenza di quanto rilevato dal contribuente con la memoria, a seguito del controllo effettuato risulta regolarmente notificata la proposta, come attestato dalla cancelleria.

1. Col primo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 38 c.c., per avere la CTR erroneamente configurato la coobbligazione solidale della contribuente: precisa che all’epoca dei fatti non aveva ancora assunto la carica di consigliere del divenivo e che comunque nelle associazioni non riconosciute la responsabilità solidale, ex art. 38 c.c., deriva dal compimento di atti di gestione e non da cariche formali.

2. Il motivo è inammissibile.

Va premesso e ribadito che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare a complessiva valutazione del e risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (ex multis Cass. n. 25332 del 11 28/11/2014, n, 6519 del 06/03/2019). E’ stato recentemente ribadito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure aula pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. (Cass. n. 6519/2019).

Nella fattispecie la CTR ha accertato, con giudizio in fatto congruamente motivato, che la contribuente, in base a plurimi elementi verificati dai primi giudici sulla base del PVC e confermati in appello, partecipava alla gestione dell’ADS Alatri.

3. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla posizione della contribuente in ordine alla gestione associativa della ASD Alatri. In particolare lamenta l’omessa valutazione del verbale di contraddittorio del 30.9.2014, da cui emerge che la ricorrente si limitava a compiere atti meramente esecutivi e per contro la valorizzazione da parte del giudice di merito delle dichiarazioni testimoniali rese dal Presidente dell’Associazione.

4. Anche questo motivo è inammissibile.

Va premesso che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione e relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente” estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo. (Cass. n. 22397 del 06/09/2019).

Pertanto è denunciabile per cassazione” l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali; che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione da giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte e risultanze probatorie (S.U. n. 8053/2014).

Nella fattispecie non sussiste il denunciato vizio, avendo la CTR esaminato la questione della partecipazione della Sabellico alle attività di gestione della ADS Alatri, che ha ritenuto sussistere in base a idonea e coerente motivazione. LA CTR ha tenuto conto delle dichiarazioni del Presidente dell’Associazione” comprovate peraltro dalle operazioni bancarie per somme ingenti effettuate dalla Sabellico, munita di delega ad operare sui conti dell’Associazione. A fronte di tali accertamenti e considerazioni, del tutto coerenti e logiche, da parte del giudice di merito, appaiono inconferenti in sede di legittimità le anzidette diverse opinioni espresse dalla ricorrente, che non possono trovare alcun accoglimento nell’ambito della c.d. critica vincolata consentita dalle tassative ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 25332 del 11 28/11/2014).

Peraltro laddove la ricorrente con l’indicato motivo avesse voluto affermare che il giudice di merito abbia travisato le risultanze probatorie, sarebbe altresì inammissibile, configurandosi in questa ipotesi esclusivamente il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (cfr. Cass. n. 3867 del 08/02/2019).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 5000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto de la sussistenza rei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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