Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6153 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14822/2014 R.G. proposto da:

P.T.E.M., in qualità di erede del coniuge

T.F., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele

Bertolio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,

via Pompeo Litta, n. 2.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 22, n. 149/22/13, pronunciata il 10/10/2013,

depositata il 29/11/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.F. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini dell’IRPEF, per l’anno d’imposta 2005, redditi pensionistici non dichiarati ammontanti a Euro 43.285,00, sostenendo che il reddito dovesse essere tassato nello Stato di residenza (egli risiedeva ad (OMISSIS), nel (OMISSIS)), in base alla Convenzione italo-svizzera del 09 marzo 1976, artt. 18 e 19;

2. la CTP di Milano rigettò il ricorso, con sentenza (n. 41/18/13) confermata dalla Commissione tributaria della Lombardia, la quale, con la pronuncia menzionata in epigrafe, nel contraddittorio dell’ufficio, ha disatteso l’appello del contribuente, o meglio, del coniuge, suo successore mortis causa;

2.1. la CTR ha affermato che, ai sensi della citata Convenzione Italia-Svizzera, art. 19, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica che ha nazionalità in detto Stato, sono imponibili in via esclusiva nello Stato contraente dal quale provengono, sicchè, nella specie, esse debbono essere tassate in Italia, non operando l’eccezione della Convenzione, art. 18, in quanto, testualmente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata): “Il ricorrente non ha (…) portato alcuna documentazione idonea a ricondurre il proprio reddito pensionistico a una natura diversa da quella pubblicistica”;

3. la contribuente ricorre per cassazione con un motivo, illustrato anche con una memoria; l’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo del ricorso (“I Motivo – Violazione e falsa applicazione della Convenzione italo-svizzera 9 marzo 1976, artt. 18 e 19, per evitare le doppie imposizioni fiscali, ratificata con L. 23 dicembre 1978, n. 943 – Denuncia per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere aderito acriticamente alla tesi dell’Amministrazione finanziaria, la quale, dal canto suo, per fare rientrare la pensione INPDAI nell’eccezione alla regola della Convenzione, art. 18, secondo cui, salve le disposizioni dell’art. 19, le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato, ha erroneamente sostenuto che l’elenco dei soggetti pubblici dei due Stati, di cui alla Convezione, art. 19, punto 2), non sia tassativo;

sotto altra angolazione giuridica, la ricorrente ascrive alla CTR di avere ritenuto che il reddito lavorativo da cui era scaturita la pensione INPDAI avesse natura pubblicistica, in difetto di prova contraria da parte dell’interessato, con ciò commettendo un errore di diritto, per l’illegittima inversione dell’onere della prova, e un “errore di fatto e di cognizione giuridica”, per non avere rilevato che l’INPDAI non è una suddivisione politica o amministrativa dello Stato contraente, ma è un’assicurazione obbligatoria;

1.1. il motivo è fondato;

1.1.1. la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, datato 09/03/1976, all’art. 19, comma 1, stabilisce che: “Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.”. Il comma 2 precisa: “Ai fini del presente articolo l’espressione “persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico” designa: a) per quanto riguarda l’Italia: 1) le Ferrovie dello Stato (F.S.); 2) l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); 3) l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); 4) l’Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE)”; e aggiunge: “Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti.”;

la Convenzione bilaterale, art. 18, invece, pone la regola generale della “residenza”, secondo cui, salve (appunto) le disposizioni dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un certo impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato;

1.1.2. così delineata la cornice normativa di riferimento, venendo all’esame del motivo del ricorso, la CTR, discostandosi dai precetti degli accordi bilaterali tra i due Stati, con espressioni anapodittiche, ha affermato che la pensione INPDAI sarebbe assoggettabile a tassazione in Italia, secondo il criterio (residuale) della “nazionalità”, anzichè in Svizzera, secondo la regola (generale) della “residenza”, a causa della natura “pubblicistica” di tale reddito pensionistico, senza considerare che i trattamenti pensionistici dei dirigenti industriali, gestiti prima dall’INPDAI e poi dall’INPS (come stabilito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 42, la quale ha disposto la soppressione dell’INPDAI, a partire dal 1 gennaio 2003, e il trasferimento all’INPS di tutte le sue strutture e funzioni), non rientrano nel catalogo, tassativo, dei trattamenti pensionistici erogati da persone giuridiche pubbliche, di cui alla Convenzione bilaterale, art. 19, comma 2;

2. conseguentemente, accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza è cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso introduttivo;

3. le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, in ragione delle peculiarità della questione giuridica esaminata, mentre le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese del gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate a corrispondere alla ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00, a titolo di compenso, Euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, all’IVA e al CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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