Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6152 del 14/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2018, (ud. 08/11/2017, dep.14/03/2018),  n. 6152

Fatto

Con sentenza in data 6 maggio 2013, la Corte d’appello di Brescia rigettava le domande di A.N. di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la somministratrice Adecco Italia s.p.a. dal 12 aprile al 9 maggio 2010 e successivamente prorogato (per sei volte) fino al 30 giugno 2011 in favore dell’utilizzatrice G.C. s.p.a. per “esigenze di carattere produttivo legate all’incremento dell’attività lavorativa a seguito dell’ordine n. 3494716”, di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 12 aprile 2010 con quest’ultima e di condanna al suo ripristino e al pagamento, in proprio favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate fino all’effettivo ripristino: così riformando la sentenza del primo giudice, che le aveva invece accolte, in particolare condannando G.C. s.p.a. al pagamento, in favore del lavoratore, a un’indennità, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, pari a dieci mensilità retributive globali di fatto.

Al contrario del Tribunale, la Corte territoriale riteneva, infatti, la sufficiente specificità della ragione organizzativa suindicata (tanto nel contratto commerciale che in quello di lavoro), implicitamente temporanea in quanto collegata ad una commessa, dimostrata per non contestazione delle circostanze di fatto (e pertanto senza necessità di istruzione probatoria); pure risultando giustificate le sei proroghe successive per la natura aperta del contratto con la committente Perkins, siccome recante una mera previsione di budget da concretizzare in ordini suscettibili di incrementi o decrementi.

Con atto notificato l’11 giugno 2013, A.N. ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resisteva G.C. s.p.a. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, per assenza di un puntuale controllo giudiziale in ordine alla specificità della causale indicata nel contratto di somministrazione di lavoro in questione (identica a quella delle ragioni giustificanti il contratto a tempo determinato), in quanto limitato alla verifica di astratta idoneità delle ragioni ad un mero controllo di effettività, senza alcuna indagine delle loro componenti identificative essenziali, quanto al contenuto, alla portata spazio-temporale nè di ogni più generale circostanza.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, per l’inidoneità dell’accertamento giudiziale di legittimità del rapporto di somministrazione ripetutamente prorogato, sul rilievo di un aumento della produzione in base ad un ordinativo commerciale neppure prodotto, senza verifiche in concreto dell’incidenza dell’asserito riassetto organizzativo sulla gestione aziendale, della temporaneità dell’asserita esigenza produttiva e della necessità di un temporaneo incremento del personale stabile dell’azienda.

3. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta connessione.

3.1. Essi sono infondati.

3.2. Ora, è noto che, in tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono sia limitato all’accertamento della loro esistenza effettiva, non potendo estendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore (Cass. 15 luglio 2011, n. 15610; Cass. 8 maggio 2012, n. 6933).

In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e ss., la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti (Cass. 9 settembre 2013, n. 20598): con la conseguenza che la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, u.c., per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore (Cass. 1 agosto 2014, n. 17540).

3.3. Anche se, per alcuni aspetti, il contratto di lavoro somministrato può essere accostato, sotto il profilo funzionale, al contratto a tempo determinato, essendo entrambi strumenti obiettivamente alternativi di acquisizione, diretta e indiretta, di prestazioni lavorative temporanee, il primo si distingue tuttavia in modo chiaro dal secondo. Ed infatti, il contratto di somministrazione è un contratto commerciale tipico, collegato funzionalmente al contratto di lavoro somministrato stipulato dal lavoratore con l’agenzia di somministrazione, con il coinvolgimento pertanto di tre soggetti (anzichè due). Essi poi rispondono a finalità diverse, come si evince dalla Direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale e recepita con il d.lg. 24/2012), che, a differenza della Direttiva 1999/70/CE, non pone l’obiettivo della prevenzione dell’abuso del ricorso alla somministrazione. E ciò perchè l’impiego tramite l’agenzia interinale non è considerato pericoloso, essendo apprezzato come forma di impiego flessibile, in quanto può concorrere “efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili” (art. 4).

La Direttiva impegna anzi gli Stati membri ad un “riesame delle restrizioni e divieti”, che limitano il ricorso alla somministrazione (art. 4), presenti negli ordinamenti nazionali e che possono essere giustificati “soltanto da ragioni d’interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi”. Sicchè, in linea con i suddetti tratti identificativi del contratto di somministrazione come innanzi definiti, alle ragioni indicate nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, è stato attribuito il significato di presupposti giustificativi oggettivi ed effettivamente sussistenti, nella distinzione di significato e ratio delle norme relative al contratto a termine da quelle relative alla somministrazione, non richiedendo che l’enunciazione delle ragioni risponda a quel livello di dettaglio proprio del primo tipo di contratto (Cass. 6 ottobre 2014, n. 21001, con ampio richiamo di precedenti conformi in motivazione e più specifico riferimento alla sufficiente specificità delle ragioni del ricorso al lavoro in somministrazione, indicate in “punte di intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo”).

3.4. Inoltre, neppure ricorre alcun contrasto con la soluzione accolta dalla sentenza della CGUE 11 aprile 2013, Della Rocca, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, che ha escluso che la direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, si applichi anche al contratto a tempo determinato che si accompagni ad un contratto interinale: posto che dall’esame della motivazione emerge che tale inapplicabilità deriva solo dal tenore del preambolo dell’accordo quadro e dall’esistenza di altra più specifica regolamentazione (la direttiva 2008/104) per il contratto a termine che si accompagni ad un contratto interinale o di somministrazione e non già da una ritenuta sua incompatibilità ontologica, a tutti gli effetti, con un puro e semplice contratto a tempo determinato (Cass. 20 agosto 2014, n. 18046; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21916).

3.5. Ebbene, la Corte territoriale ha esattamente applicato i principi di diritto suenunciati (in particolare esposti dal secondo all’ultimo capoverso di pg. 4 e dall’ultimo capoverso di pg. 6 all’ultimo di pg. 7 della sentenza) ed accertato in fatto la specificità della ragione aziendale indicata nelle “esigenze di carattere produttivo legate all’incremento dell’attività lavorativa a seguito dell’ordine n. 3494716”, in riferimento ad un evento implicitamente dedotto come temporaneo (così ai tre capoversi di pg. 8 della sentenza) ed alla sua effettiva ricorrenza: in assenza di contestazione della prestazione lavorativa del ricorrente per “la produzione necessaria per evadere l’ordine dalla Perkins avente il numero progressivo indicato nel contratto” (così al primo capoverso di pg. 9 della sentenza).

E tale argomentazione è rimasta non specificamente confutata dal secondo mezzo (neppure dal passaggio al primo capoverso di pg. 14 del ricorso), così come del tutto privo di censura è stato l’articolato e perspicuo ragionamento della Corte territoriale (dal secondo capoverso di pg. 9 al primo di pg. 10 della sentenza) ad ulteriore supporto argomentativo dell’effettiva e intrinseca temporaneità del contratto di lavoro in somministrazione concluso con A.N. dalla somministratrice Adecco Italia s.p.a., in favore dell’utilizzatrice G.C. s.p.a. e nell’ambito della sua effettiva riorganizzazione aziendale, solo astrattamente lamentata dal ricorrente come non riscontrata giudizialmente.

3.6. Sicchè, il motivo si risolve in una sostanziale contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, con sollecitazione ad una rivisitazione del merito di un accertamento in fatto, in esatta applicazione dei principi di diritto regolanti la materia, insindacabile nell’odierna sede di legittimità in quanto congruamente e correttamente motivato (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), tanto più sotto il regime del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

4. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna A.N. alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA