Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6152 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 13/09/2016, dep.10/03/2017),  n. 6152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13488-2015 proposto da:

LOGISTA ITALIA SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato PAULETTI ENRICO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ROSAMARIA NICASTRO,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6945/2014 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAULETTI che insiste nella

rinuncia al ricorso, si rimette alla Corte per le spese processuali;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che nulla

oppone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia al

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza n. 6945/06/2014, depositata il 20.11.2014 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società Logista Italia SPA avverso l’avviso di pagamento n. (OMISSIS) in forza del quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) le aveva intimato di versare l’importo corrispondente all’accisa gravante sui tabacchi lavorati, per Euro 186.872,93, a seguito dell’accertamento di svincolo irregolare dal regime sospensivo della merce, oggetto di furti o rapine perpetrate nei depositi fiscali di cui la ricorrente era titolare (in particolare quello sito in (OMISSIS)).

Il giudice di appello riteneva l’atto impugnato emesso legittimamente e motivato circa le ragioni della pretesa impositiva. Escludeva che lo svincolo irregolare dei tabacchi lavorati conservati presso i depositi fiscali della ricorrente, dovuto ad eventi delittuosi, quali furti e rapine, potesse consentire la concessione dell’ “abbuono” dell’accisa, previsto dal D.L. n. 331 del 1993, art. 5, in quanto tali fatti non implicavano che la merce non venisse immessa nel circuito commerciale.

La società propone ricorso per cassazione articolato su tre motivi nei confronti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli, e chiede alla Corte, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli replica con controricorso.

La società ricorrente, depositata in data 28.07.2016 istanza di riunione al presente procedimento di numerosi altri pendenti fra le medesime parti e relative ad identiche vicende, nelle more dell’odierna udienza ha comunicato la propria rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

Il sopravvenuto atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato all’intimata Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Stato, ha l’effetto di estinguere il giudizio.

E’ regola che “in caso di rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta dopo la fissazione dell’udienza pubblica o camerale e della relativa comunicazione alle parti, ai sensi dell’art. 377 c.p.c., non può trovare applicazione l’art. 391 c.p.c., comma 1, che riguarda l’ipotesi in cui il procedimento di trattazione non abbia avuto inizio, e l’estinzione del processo va dichiarata con ordinanza, tale essendo la forma di decisione collegiale prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 3, per provvedere in ordine all’estinzione in ogni caso diverso dalla rinuncia” (Cass. n. 14922 del 2015; Cass. n. 1878 del 2011).

Nè è richiesta l’accettazione della parte intimata controricorrente. In proposito va ribadita la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 5 maggio 2011 n. 9857) che ha affermato che l’art. 306 c.p.c., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo.

Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., le spese del presente giudizio di legittimità, in difetto d’accordo con la controparte, sono a carico del rinunciante, e devono essere liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia.

Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), il quale prevedete l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015 n. 19560).

PQM

La Corte, dichiara estinto il presente giudizio per intervenuta rinuncia;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 9.505,00, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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