Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6152 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3561/2015 R.G. proposto da:

Verdemare s.r.l., C.V. in proprio e quale erede di

E.R. rappresentati e difesi dall’Avv. Enrico Pauletti e dall’avv.

Rosamaria Nicastro con domicilio eletto presso questi ultimi in

Roma, via Giovanni Paisiello, 33 giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 1404/26/14, depositata il 18.6.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.11.2020

dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 1404/26/14 depositata in data 18.6.2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Verdemare s.r.l. e del socio C.V. avverso la sentenza n. 507/7/10 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, la quale aveva accolto i ricorsi proposti dai contribuenti contro due avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio rettificava i ricavi dichiarati per gli anni di imposta 2003 e 2004, determinando un maggior reddito di impresa che provvedeva poi ad attribuire ai soci.

La CTR, dichiarata cessata la materia del contendere per l’anno di imposta 2004, a seguito di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, riteneva legittimo l’avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2003 in relazione al rapporto tra ricavi e acquisti registrati.

Avverso tale decisione i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice relatore.

Il motivo è fondato.

Modificando l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale sottoscritta solo dal presidente (non in qualità di estensore) o dall’estensore, rende la predetta sentenza viziata da nullità insanabile ex art. 161 c.p.c., comma 2, che può essere fatta valere anche in sede di giudizio di cassazione e, ove non allegata dalla parte, rilevata anche d’ufficio dalla Corte, con annullamento del provvedimento impugnato e rimessione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione priva di sottoscrizione (così, da ultimo, Sez. 6-L, Ord. n. 22705 del 08/11/2010, Rv. 615100), Sez. U, n. 11021 del 20/05/2014, Rv. 630706, ha affermato il principio secondo il quale la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2, deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.

La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva della sottoscrizione del relatore è pertanto affetta da nullità sanabile, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, sicchè, convertendosi il vizio in motivo di impugnazione, fatto valere con il ricorso per cassazione deve essere disposto il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero, ad una nuova pronuncia della sentenza (Cass. n. 9440/2017; Cass. n. 8817/2017). La trattazione degli altri motivi è assorbita, anche con riferimento alla censura sulla regolare instaurazione del contraddittorio, verifica che il giudice di rinvio è tenuto ad effettuare.

Le spese della presente fase di giudizio saranno liquidate in sede di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, in esso assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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