Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6151 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 15/03/2010), n.6151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14672/2008 proposto da:

G.P. (c.f. (OMISSIS)), M.N. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso

l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

05/04/2007 n. 56795/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2 009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RANIERI RODA, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, G.P. e M.N. impugnavano il decreto della Corte di Appello di Roma in data 23/10/2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma nei loro confronti, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento nonchè determinazione e liquidazione delle spese di giudizio.

Non ha svolto attività difensiva la presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ricorrenti hanno presentato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolto il motivo relativo alla durata del procedimento. Contraddittoriamente il giudice a quo, da un lato ammette che la procedura de qua iniziò nell’aprile del 1993 e fu definita nel dicembre 2003; individua la ragionevole durata in tre anni, ma determina poi il periodo eccedente in sette anni e non in sette anni e otto mesi.

Così accolto il motivo proposto, va considerato assorbito quello relativo alla liquidazione delle spese, asseritamente inferiori alle tariffe, dovendosi rideterminare le stesse per il giudizio di merito. Va pertanto cassato il decreto impugnato.

Può decidersi nel merito: il periodo eccedente la ragionevole durata va determinato in sette anni e otto mesi va quindi condannata l’amministrazione al pagamento della somma ulteriore di Euro 650,00, con interessi dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza per il giudizio di merito e per il presente, e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti la somma ulteriore di Euro 650,00, con gli interessi legali dalla domanda, e le spese giudiziali, che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; per il giudizio di legittimità, in Euro. 425,00 per onorari oltre Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’avvocato ABBATE antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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