Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6151 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 21378 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.D.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia n. 172/24/12, depositata in data 4 ottobre

2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 dicembre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo

Donati Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 172/24/12, depositata in data 4 ottobre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, dichiarava improcedibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di P.D. avverso la sentenza n. 245/03/08 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva dichiarato estinto, per intervenuta conciliazione giudiziale, il giudizio sul ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno 2004;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimane intimato il contribuente;

– con ordinanza del 30/1/2020 veniva assegnato all’Agenzia delle entrate termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del contribuente presso la residenza o il domicilio di lui;

– il ricorso è stato rifissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la pronuncia di primo grado di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione giudiziale, sul presupposto che il verbale conciliativo estinguesse l’obbligazione tributaria, ancorchè la conciliazione non si fosse perfezionata, ai sensi del citato art. 48, comma 3, per mancato versamento delle somme dovute entro i termini previsti;

– con il secondo motivo, la ricorrente ripropone la medesima censura di cui al primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto il profilo del vizio motivazionale;

– preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la verifica della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimato;

– nella concreta vicenda, a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 4 ottobre 2012 – con conseguente scadenza del termine annuale per la notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, (nel testo vigente ratione temporis) alla data del 19 novembre 2013 – risulta dagli atti che il ricorso per cassazione è stato spedito tempestivamente per la notifica a mezzo servizio postale il 5 settembre 2013 al contribuente – rimasto contumace in secondo grado – presso il procuratore domiciliatario in primo grado (avv.to Giuseppe Glicerio, con studio in Piazza Linares n. 29);

– va premesso che, quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi di giudizio, l’elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita. Pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330 c.p.c., comma 3, ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte (Cass. n. 16952 del 2006; Cass. n. 6947 del 1995; Cass. n. 4780 del 1989; v. anche da ultimo Cass. 11485 del 2018);

– con ordinanza del 30/1/2020 veniva assegnato da questa Corte all’Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanza per la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del contribuente presso la residenza o il domicilio di lui;

– l’Agenzia ha rinnovato la notifica del ricorso per cassazione nei confronti del contribuente in data 24.9.2020, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione (in data 17/4/2020) della ordinanza del 30/1/2020;

– in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancato perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione;

– nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasto intimato il contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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