Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6151 del 05/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6151
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 18488-2019 proposto da:
C.M., D.P.A.M., CE.AN., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA KENIA, 16, presso lo studio dell’avvocato
ALESSIA GUERRA, rappresentati e difesi dall’avvocato SANDRO
MAMMARELLA;
– ricorrenti –
contro
MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 14907/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 31/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO
VINCENTI.
Fatto
RITENUTO
che, con ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., D.P.A.M., Ce.An. e C.M. hanno chiesto correggersi l’ordinanza di questa Corte, Sezione Terza civile, n. 14907 del 31 maggio 2019, per omessa distrazione delle spese in favore del difensore di esse parti controricorrenti nel giudizio di legittimità promosso con ricorso da Banca Monte dei Paschi di Siena, che veniva rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, “nella misura di 5.200,00 Euro, oltre 200,00 di spese generali”.
che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata MPS Gestione Crediti Banca S.p.A.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è manifestamente fondato;
che – premesso che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass. n. 3566/2016) -, come risulta dal congiunto controricorso della D.P., del Ce. e del C. nel giudizio definito dall’ordinanza di questa Corte n. 14907 del 2019, l’avv. Sandro Mammarella, loro difensore, ha chiesto la distrazione delle spese come “procuratore antistatario”;
che, inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009);
che, pertanto, l’ordinanza n. 14907 del 2019 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore dei controricorrenti D.P.A.M., Ce.An. e C.M. devono essere distratte in favore dell’avv. Sandro Mammarella;
che nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 14907 del 31 maggio 2019 venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, dopo l’espressione “spese generali” e prima del punto, di quanto segue: “, con distrazione all’avv. Sandro Mammarella.”.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020