Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6150 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 24/02/2022), n.6150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11833-2018 proposto da:

V.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE ROMEO;

– ricorrente –

contro

STRADE BLU S.R.L. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

N. 88, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE SPERATI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA TURCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 01/02/2018 R.G.N. 213/2016; udita la relazione della

causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2021 dal

Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Palermo con la sentenza n. 4/2018 aveva rigettato l’appello proposto da V.D. avverso la decisione con cui il tribunale di Termini Imerese aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di Strade Blu srl, diretta al riconoscimento delle mansioni superiori svolte.

La Corte territoriale, sulla base delle risultanze testimoniali acquisite rilevava, al pari di quanto fatto dal primo giudice, che era da escludersi lo svolgimento di mansioni inquadrabili al V livello del ccnl del settore Armamento Libero (portuali addetti alle merci), talune mansioni svolte erano in astratto attribuibili al IV livello, ma non erano state svolte con prevalenza.

Avverso detta decisione proponeva ricorso il V. affidato a 2 motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso la società Strade blu srl in liquidazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) – Risulta preliminare l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte controricorrente, per il mancato conferimento della procura speciale richiesta per il giudizio di legittimità.

In data 19 luglio parte ricorrente depositava copia scansionata della procura speciale.

Questa Corte ha statuito che “Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati; ne consegue che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal citato art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata”. Cass. n. 8708/2009; Cass. n. 18528/2009).

Nella procura depositata, scrittura privata autenticata, sono presenti gli elementi richiesti dal richiamato principio, essendo quindi identificabile l’oggetto della impugnazione riferita alla predetta procura. L’eccezione deve quindi essere disattesa.

Venendo al merito delle censure si rileva che:

2) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione ccnl aziende navigazione che esercitano armamento privato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Parte ricorrente si duole della errata valutazione delle testimonianze, in particolare della mancata valorizzazione delle dichiarazione di taluni di essi ( G. e B.).

Il motivo, pur richiamando la violazione di legge (ccnl), in realtà svolge critiche alla valutazione del materiale testimoniale. Questa Corte ha chiarito che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. n. 8758/017; Cass. n. 18721/2018). La censura è pertanto inammissibile.

2) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lamentando la errata applicazione della norma contrattuale, relativa all’inquadramento del ricorrente, per effetto delle dichiarazioni di due testi. Anche in questo caso la censura sostanzialmente è diretta a invocare una nuova valutazione del materiale probatorio non consentita, per i principi sopra richiamati, in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

 

 

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