Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6150 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 15/03/2010), n.6150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12520/2008 proposto da:

L.L. (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, n. 53370/05, emesso

il 9.10.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, L.L. + 15 impugnavano il decreto della Corte di Appello di Roma in data 09/10/2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma nei loro confronti, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di procedimento, in punto decorrenza degli interessi legali nonchè determinazione e liquidazione delle spese di giudizio.

Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. n. 2382 del 2003; n. 18105 del 2005) gli interessi decorrono dalla domanda e non dalla pronuncia.

Quanto alla determinazione delle spese di giudizio in primo grado, va precisato che davanti alla Corte di Appello erano stati presentati separati ricorsi, e si è provveduto alla riunione, all’esito dell’udienza, in camera di consiglio. Per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. N. 15954 del 2006) il provvedimento di riunione lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e la pronuncia, formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause originarie, pur aventi il medesimo oggetto; la liquidazione delle spese giudiziali va effettuata, in relazione ad ogni singolo giudizio.

Così accolti i motivi proposti, va considerato assorbito quello relativo alla liquidazione delle spese, asseritamente inferiori alle tariffe, dovendosi rideterminare le stesse per il giudizio di merito.

Va pertanto cassato il decreto impugnato.

Può decidersi nel merito: le spese del giudizio di merito, liquidate come da dispositivo per ogni singola posizione, andranno moltiplicate, con riferimento ai ricorsi proposti in primo grado (ciascun ricorrente aveva presentato distinto ricorso; gli attuali ricorrenti sono sedici, ma due agiscono quali eredi di un unico de cuius). Le spese seguono la soccombenza anche per il presente grado e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti gli interessi legali dalla domanda, e le spese giudiziali, che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 750,00 (50 x 15) per esborsi, Euro 4.200,00 (280 x 15) per diritti ed Euro 6.675 (445 x 15) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; per il giudizio di legittimità, in Euro 1.000,00 per onorari oltre Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’avvocato GIULIANI antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA