Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6150 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2260-2016 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO (EAV) SRL, ex Circumvesuviana Srl, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TEVERE, 46/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PALA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO RUSSO;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II

4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA NICCOLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati Al ALFONSO ERRA, ANDREA NAPIOLITANO;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 5683/2015 della CORTI? D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. l’ENTE AUTONOMO VOLTURNO (E.A.V.) s.p.a. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha riconosciuto il diritto dei lavoratori a fruire, dal 2001, di due ulteriori giorni di permesso retribuito annuo alla stregua degli accordi confederali che regolano la materia, dichiarando illegittima la riduzione operata, con atto unilaterale, dall’azienda a decorrere dal 2001;

2. la società ricorre per cassazione, articolando plurimi motivi di impugnazione;

3. i lavoratori intimati hanno resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. il ricorso è manifestamente infondato alla luce delle plurime decisioni di questa Corte intervenute in vicende del tutto analoghe (v., ex multis, Cass. 4 settembre 2014, n. 18715; Cass. 25 settembre 2014, nn. 20201, 20202, 20203, 20204, 20205, 20206; Cass. 4 settembre 2014, n. 18715);

6. in tali decisioni è stato evidenziato che si era in presenza di un rapporto asimmetrico tra la legge, che aveva eliminato alcune festività, e l’Accordo collettivo successivo, che aveva previsto un incremento di ferie e permessi numericamente non corrispondente alle soppressioni nel tempo intervenute ma inferiore;

7. è stato inoltre precisato che l’evoluzione legislativa intervenuta dopo la stipula dell’Accordo interconfederale, che aveva previsto giorni di ferie o permessi aggiuntivi, avrebbe potuto (forse dovuto) indurre le parti collettive ad un ripensamento della regolamentazione pattizia ma le organizzazioni datoriali e sindacali che avevano sottoscritto l’accordo non hanno ritenuto di operare una revisione del contenuto dell’atto sulla base delle nuove emergenze legislative, ma tale revisione non può operarla il giudice, legittimando l’iniziativa unilaterale di un soggetto privato che non è parte dell’accordo collettivo;

8. pur rinnovata più volte la contrattazione di settore negli anni successivi alle modifiche legislative, si è omesso di aggiornare e ricalibrare la disciplina di questa materia e il singolo lavoratore o datore di lavoro aderente alle organizzazioni stipulanti non ha poteri modificativi della regolamentazione collettiva;

9. in presenza, di un “atto normativo” con efficacia vincolante per il singolo aderente alle associazioni stipulanti, l’unica via per sottrarsi a tale efficacia è quella del recesso dall’associazione;

10. non è possibile, in definitiva, considerare legittimo il comportamento di una delle parti (non dell’accordo interconfederale, ma) del contratto individuale di lavoro, clic, unilateralmente, abbia deciso di disapplicare parzialmente (e quindi modificare) il contenuto dell’accordo medesimo a seguito di (una delle) modifiche legislative in materia di festività, che invece le stesse parti collettive non hanno ritenuto idonee a determinare revisioni della disciplina dell’accordo nazionale da loro sottoscritto;

11. al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati Napolitano Andrea ed Erra Alfonso, per dichiarato anticipo fattone;

12. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%, da distrarsi in favore dell’avvocato Napolitano Andrea ed Erra Alfonso, dichiaratisi antistatari.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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