Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6150 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 488-2019 proposto da:

ALBA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANDRO RICEPUTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1541/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata l’11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, l’Alba s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova, in data 11 ottobre 2018, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta Regione Liguria-Agenzia del demanio, ravvisandola invece nel Comune di (OMISSIS);

che resiste con controricorso l’Agenzia del demanio;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto (ciò esimendo il Collegio dal dover dare contezza del contenuto del motivo di censura);

che risulta in atti (depositata dalla controricorrente) la copia della sentenza impugnata in questa sede recante notifica a mezzo p.e.c. in data 15 ottobre 2018, mentre il ricorso è stato notificato (peraltro all’Avvocatura distrettuale dello Stato) in data 21 dicembre 2018, dunque ben oltre il termine di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c.;

che non può, peraltro, giovare alla parte ricorrente il principio per cui la nullità della notificazione del ricorso per cassazione contro una pubblica amministrazione, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto ex tunc, dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriormente alla scadenza del termine per proporre l’impugnazione (tra le tante, Cass. n. 20890/2018), giacchè, ai fini della tempestività dell’impugnazione, occorre pur sempre che la prima notifica, sebbene affetta da nullità, sia stata effettuata nel termine di cui al citato art. 325 c.p.c.;

che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA