Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 615 del 12/01/2018

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2018, (ud. 03/07/2017, dep.12/01/2018),  n. 615

Fatto

RILEVATO CHE:

La Radici Pietro Industries & Brands s.p.a. propose ricorso avverso l’atto di accertamento dell’ufficio delle Dogane di Genova, relativo alla provenienza cinese – e non malese – di balle di fibre in fiocco di poliestere – applicando le sanzione anti-dumping, eccependo la decadenza dell’ufficio dal potere d’imposizione, essendo decorso il termine triennale di legge.

La Ctp accolse ii ricorso, poichè l’azione penale e l’accertamento erano intervenuti oltre detto termine triennale.

L’Ufficio propose appello, sostenendo essere sufficiente per la proroga decennale del termine in questione la notizia di reato desumibile dalla relazione Olaf del febbraio 2008, pervenuta in Dogana l’11.8.08.

La Ctr respinse il ricorso, rilevando che l’ufficio non aveva dimostrato l’avvenuta denuncia, allegandola in copia all’accertamento, e che la semplice enunciazione dell’ipotesi di reato non legittimava la proroga del termine di prescrizione.

L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.

Resiste la contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Il Pubblico Ministero ha depositato relazione, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e la pronuncia d’inammissibilità del ricorso incidentale.

La controricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo del ricorso principale, è stata denunziata la violazione dell’art. 2935 c.c., in tema di decorrenza del termine di prescrizione del diritto di riscossione.

Con il secondo motivo, è stata denunziata la violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, commi 2 e 3, in relazione all’art. 221, par. 4, Reg. Cee 2913/92, nonchè falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000 e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 43 e 47.

Al riguardo la ricorrente ha ldineritato ch la Ctr ha interpretato il suddetrn art. 84 nel senso che, ai fini della proroga del termine d’accertamento, era necessaria una denunzia penale, mentre è sufficiente che emerga la notitia criminis, ovvero che si configuri un fatto penalmente rilevante, non occorrendo l’effettivo inizio dell’azione penale.

Parte controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato, formulando vari motivi, ritenuti assorbiti dalla decisione della Ctr relativa all’accertamento della decadenza, afferenti alla nullità degli atti di accertamento, per violazione del contraddittorio e per difetto di motivazione.

CONSIDERATO:

CHE:

I due motivi del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente poichè tra loro connessi, afferendo alla medesima questione del decorso del termine di prescrizione.

I motivi sono fondati in quanto dalla normativa applicabile nonchè dalla giurisprudenza in materia (compresa quella richiamata dalla contribuente) non è dato evincere che sia necessaria una formale denunzia perchè sia prorogato il termine triennale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 3, in relazione all’art. 221, 4 par., c.d.c..

Al riguardo, in conformità del consolidato orientamento della Corte, in tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da un reato, sia il termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione, che quello di decadenza per la revisione dell’accertamento del D.Lgs. n. 374 del 1990, ex art. 11 sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data d’irrevocabilità della decisione penale, a condizione che, nel triennio decorrente dall’insorgenza dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta (Cass., ord. n. 26045/16; n. 24674/15; n. 14016/12).

In particolare, dalla giurisprudenza richiamata non si evince alcun riferimento espresso alla necessità di presentare una formale denuncia di reato al fine della proroga triennale dei suddetti termini di prescrizione e di decadenza, emergendo, invece, che è sufficiente un atto configurabile quale notizia di reato, secondo i principi generali.

Il Regolamento Cee del Consiglio del 24 luglio 1979, prevedeva il termine di tre anni per il recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione non riscossi, decorrente dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto al debitore ovvero, in mancanza di contabilizzazione, dalla data in cui è nato il debito doganale (art. 2); un’eccezione a tale termine era, tuttavia, prevista dall’art. 3, secondo il quale i: termine “non è applicabile qualora le autorità competenti accertino di non aver potuto determinare l’importo esatto dei dazi (….) legalmente dovuti per la merce in questione, a causa di un atto passibile di un’azione giudiziaria repressiva…”.

Sul punto, la Corte di Giustizia, sia pure con riguardo all’art. 221, nn. 3 e 4 del codice doganale comunitario, che, nella sostanza, riproduce il contenuto degli artt. 2 e 3 del regolamento 1697/79, ha chiarito che “…l’importo dei dazi può essere comunicato dopo la scadenza del termine triennale qualora l’autorità doganale non abbia inizialmente potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, anche nell’ipotesi in cui tale debitore non sia l’autore dell’atto in questione” (Corte di Giustizia 16 luglio 2009, C-124/08 e C-125/08, Gilbert Snauwaert e altri, punti 30 e 32), successivamente ribadendo che la comunicazione al debitore può essere effettuata, “alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti”, dopo la scadenza del termine triennale di cui al paragrafo 3, qualora l’obbligazione sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente (Corte di Giustizia 17 giugno 2010 in causa C-75/09, Agra s.r.l.).

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione più volte di stabilire che ricorre l’ipotesi di “atto passibile di un’azione giudiziaria repressiva” allorquando l’atto, obiettivamente considerato, integri una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale delle autorità che procedono al recupero dei dazi non riscossi. Non occorre, peraltro, accertare se, in relazione a tale fattispecie, sia iniziata o possa essere iniziata un’azione penale, essendo condizione necessaria, ma anche sufficiente, la qualificabilità dell’atto stesso come reato: ciò che viene in evidenza, quindi, non è l’evenienza postuma di una eventuale condanna o proscioglimento, bensì l’ipotesi delittuosa che sta alla base della notitia criminis (Cass., n. 30710/11).

Anche la giurisprudenza unionale ha chiarito che, aì fini dell’applicazione dell’eccezione prevista dall’art. 3 del Regolamento numero 1697/79, la norma non esige che azioni giudiziarie repressive siano effettivamente avviate dalle autorità penali dello Stato membro, con la conseguenza che la qualificazione di un atto come “passibile di un’azione giudiziaria repressiva” rientra nella competenza delle autorità doganali che devono stabilire l’importo esatto dei dazi di cui trattasi.

Nel caso concreto, la relazione Olaf, richiamata dall’Agenzia delle Dogane, è un documento contenente informazioni e dati afferenti a fatti aventi rilevanza penale.

Occorre rilevare che, in tema di tributi doganali, tutti gli accertamenti compiuti dall’Olaf (servizio antifrode dell’Unione Europea) hanno rilevanza probatoria nell’ordinamento comunitario in forza di quanto previsto dal Regolamento CEE n. 1073/1999, poichè non solo l’art. 9, comma 1, riconosce efficacia probatoria privilegiata ai fatti accaduti in presenza degli ispettori, e l’art. 9, comma 2, stabilisce l’equipollenza della relazione redatta al termine delle indagini a quella redatta agli ispettori amministrativi dello Stato membro, ma l’art. 9, comma 3 e l’art. 10, comma 1, prevedendo la trasmissione alle Autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di “ogni documento utile” acquisito e la comunicazione di “qualsiasi informazione” ottenuta nel corso delle indagini, inducono a ritenere l’utilizzabilità anche di altre fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall’organismo antifrode, e quindi anche dei verbali delle operazioni di missione (Cass,, n. 13496/12).

Pertanto, le relazioni dell’Olaf, in considerazione del loro specifico contenuto, relativo agli accertamenti compiuti, configurano di certo documentazione integrante notizia di reato, suscettibile di essere trasmessa alla cognizione dell’Autorità penale, ovvero ad ufficiali di polizia giudiziaria degli Stati membri. La diversa opinione, secondo cui la relazione Olaf sarebbe un mero fatto interno e non un documento idoneo a contenere una notizia di reato, se trasmessa all’Autorità dello Stato membro, sicchè al fine di far interrompere il termine di prescrizione sarebbe necessario che essa sia trasfusa in una denuncia penale, trasmessa all’Autorità giudiziaria, non è condivisibile.

Invero, anzitutto tale tesi muove da un presupposto aprioristico afferente all’astratta qualificazione della relazione in esame (quale atto interno) che, di per sè semanticamente non è chiara, non può avere alcuna plausibilità interpretativa, in quanto ciò che rileva è che il documento stesso – avente efficacia probatoria privilegiata – presenti un contenuto integrante l’ipotesi di reato connessa al mancato pagamento dei dazi e che sia trasmessa all’Autorità dello Stato membro.

L’opinione qui disattesa identifica erroneamente, infatti, la nozione di notizia di reato da quella di denuncia penale.

Al riguardo, va evidenziato che, ai fini della proroga, occorre il duplice requisito) la mera notizia di reato sia contenuta in un atto anche non proveniente da autorità statali; b) tale atto pervenga o sia emesso dall’Autorità giudiziaria o sia emesso dall’Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria.

La tesi qui respinta confligge, in particolare, con la nozione di notizia di reato desumibile all’art. 330 c.p.p., che può essere trasmessa sia all’Autorità giudiziaria, sia alla polizia giudiziaria. Al riguardo, va ricordato che i funzionari doganali, ai quali sia comunicata la relazione Olaf, sono ufficiali di p.g., a norma dell’art. 57 c.p.p.; art. 324 TULD e della L. n. 4 del 1929, artt. 30 e 31 (sulla idoneità della relazione Olaf ad interrompere la prescrizione in esame, Cass., n. 9773/10).

In conclusione, la notizia di reato e la denuncia penale sono nozioni distinte, essendo sufficiente che la prima pervenga ad ufficiali di p.g, ovvero all’Autorità giudiziaria, entro il termine suddetto triennale, al fine del relativo raddoppio.

Nel caso concreto, alla luce dei suddetti principi di diritto, la decisione della Ctr è erronea, avendo essa ritenuto che “il raddoppio o il prolungamento dei termini non è automatico”, occorrendo la denuncia penale per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 entro i termini di decadenza di legge.

Invero, la relazione Olaf pervenne all’ufficio delle Dogane l’11.8.2008, come si evince dal ricorso in appello dell’Agenzia e non contestato dalla difesa del contribuente che ha implicitamente confermato l’assunto, rimarcando che l’ufficio doganale trasmise la denuncia penale nel marzo del 2009 (pag. 15 del co ntrori corso).

Pertanto, va formulato il principio di diritto, secondo cui” in tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da atto qualificabile come reato, sia il termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione, che quello di decadenza per la revisione dell’accertamento D.Lgs. n. 374 del 1990, ex art. 11sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data d’trevocabilità della decisione penale, a condizione che, nel triennio decorrente dall’insorgenza dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta, ovvero tale atto sia ricevuto entro lo stesso termine dall’Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria.

La relazione redatta dall’Olaf configura un documento che integra la notitia criminis la cui formulazione e trasmissione all’Autorità giudiziaria o ad ufficiali di polizia giudiziaria, come i funzionari doganali, è idonea a determinare il raddoppio dei termini di accertamento degli illeciti doganali”.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dall’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delie Dogane, dovendo rimettersi al giudice del merito il riesame delle questioni sollevate.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Ctr della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

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