Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 615 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2017, (ud. 21/09/2016, dep.12/01/2017),  n. 615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11663-2015 proposto da:

A.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PAOLETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato IGNAZIO CUCCHIARA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

– M.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO LUIGI ANTONELLI, 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

COSTANZO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO

MARINELLI, giusta delega in atti;

– I.R.C.A.C. – ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE PENSABENE LIONTI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 238/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/02/2015 R.G.N. 1524/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;

udito l’Avvocato CUCCHIARA IGNAZIO;

udito l’Avvocato MARINELLI MASSIMILIANO;

udito l’Avvocato PENSABENE LIONTI SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’improcedibilità,

inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 13/2/2015, confermò la pronuncia del giudice di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta avverso l’ordinanza con la quale era stata rigettata l’impugnazione del licenziamento intimato ad A.A. dall’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (I.r.c.a.c.).

2. La Corte territoriale, premesso che l’I.R.C.A.C. aveva in organico un solo posto di direttore generale, per il quale l’ A. aveva partecipato alla selezione di assunzione unitamente a M.V. risultandone vincitore, e che, con sentenza 2710/2012 della Corte d’appello di Palermo, era stato accertato il diritto del M. alla nomina a direttore generale dal 29/10/2005, con conseguente riconoscimento del relativo trattamento economico e giuridico, ravvisava nella suddetta statuizione una giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c., tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Osservava in proposito che non potevano esservi due soggetti contemporaneamente in servizio per la copertura dello stesso posto in organico, con conseguente dispersione di pubblico denaro, stante la natura di ente pubblico economico dell’Istituto; che la natura di ente pubblico imponeva all’I.R.C.A.C., destinatario di una precisa statuizione dell’autorità giudiziaria, di prestarvi adempimento spontaneo; che non era giustificato il mantenimento di un posto di lavoro se la procedura in base alla quale quel posto doveva essere assegnato individuava altro soggetto come titolare del relativo diritto.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’ A. sulla base di tre motivi. Resiste l’I.R.C.A.C. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c. e del principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c. e L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5). Carenza assoluta di motivazione sulla ripartizione dell’onere della prova e sulla necessità di prova e allegazione della giusta causa di licenziamento da parte del datore di lavoro. Osserva che la Corte territoriale aveva ritenuto il licenziamento intimato sorretto da giusta causa di recesso, cioè da una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, ponendo a fondamento della decisione una situazione giuridica estranea e non invocata dal datore di lavoro. In tal modo aveva introdotto nel processo di valutazione un elemento che non avrebbe potuto trovare ingresso, poichè non enunciato dall’Istituto a sostegno delle proprie ragioni, in violazione dell’art. 112 c.p.c.. Rappresenta che costituisce onere del datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza della giusta causa, cioè la sussistenza di un evento che giustifichi l’immediata cessazione del rapporto in relazione alla singola fattispecie in considerazione, evento che non poteva dirsi ricorrente nel caso in esame, non essendosi verificato alcun inadempimento del lavoratore o altro fatto tale da far venire meno il rapporto fiduciario.

2. Con il secondo motivo deduce: art. 360, nn. 3 e 5 – violazione degli artt. 2119, 1372, 1175, 1375 e 2909 c.c. e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla natura della sentenza n. 2710/2012 della Corte d’Appello di Palermo e sulla nozione di giusta causa di recesso. Rileva che il ragionamento della Corte appare incompatibile con la nozione di giusta causa, nella quale non possono farsi rientrare ragioni economiche o organizzative o eventi comunque riconducibili alla previsione di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3, e al giustificato motivo oggettivo. Rileva che la citata sentenza della Corte d’appello non ha determinato l’annullamento della graduatoria di concorso e non ha statuito in ordine all’annullamento della delibera di conferimento dell’incarico nei confronti del ricorrente o in ordine alla caducazione degli effetti della sua nomina, con la conseguenza che la stessa non può essere posta in correlazione causale con la cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro. Afferma che la procedura è sottratta alla disciplina pubblicistica, per essere soggetta unicamente ai principi del diritto privato. Evidenzia che la richiamata sentenza, nella statuizione che in questa sede interessa, non è passata in giudicato, dal momento che avverso la stessa è stato proposto ricorso per cassazione, per cui pende attualmente il relativo giudizio. Rileva che l’anticipazione dell’efficacia della sentenza non è concetto riferibile alle sentenze di accertamento o costitutive, le quali spiegano la loro efficacia ex nunc al momento del passaggio in giudicato.

3. Con il terzo motivo deduce: art. 360, nn. 3 e 5 – Omessa motivazione sulla violazione dell’art. 25, comma 2 del regolamento direttore generale I.R.C.A.C. Rileva che il ricorrente ha denunciato sia la violazione dell’art. 25, comma 2 del regolamento del Direttore Generale IRCAC, che richiede che il licenziamento sia preceduto dalla preventiva contestazione, sia della L. n. 604 del 1966, art. 7, che impone il rispetto della procedura di conciliazione preventiva. La Corte in proposito ha superato il motivo di reclamo articolato, ritenendo che la fattispecie non integri un’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nè disciplinare.

4. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente.

Al riguardo va preliminarmente osservato che resta irrilevante se il datore di lavoro abbia fatto riferimento oppure no alla nozione di giusta causa di licenziamento. Ciò che conta è che abbia allegato la situazione in fatto esistente in concreto. Data, infatti, la prospettazione in fatto ad opera della parte, rientra nei poteri officiosi del giudice la qualificazione di quei fatti e l’esplicitazione delle norme giuridiche applicabili (sul tema, ancorchè specificamente in punto di modificazione della causa petendi, Sez. L, Sentenza n. 22342 del 18/10/2006, Rv. 592331).

Ne consegue che, non essendo intervenuta alcuna modifica dei fatti posti dalle parti a fondamento delle reciproche posizioni processuali, nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c., nè delle norme che governano il regime delle prove, è configurabile.

Quanto, poi, alla possibilità di ravvisare nella situazione descritta una giusta causa piuttosto che un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, deve rilevarsi che, al di là dei presupposti usualmente riscontrabili nell’una (riconducibili a inadempimento del lavoratore e violazione del vincolo fiduciario) e nell’altra ipotesi (ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa), possono presentarsi alcuni casi eccezionali di assoluta impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, connessi a un fatto esterno al rapporto medesimo. Si tratta di circostanze che, se pure non riferibili alla persona del lavoratore e, in particolare, agli inadempimenti allo stesso imputabili, non essendo riconducibili a volontà o fatto dell’imprenditore trovano la loro collocazione nell’area generale del licenziamento per giusta causa. Un fatto eccezionale di tal genere è ravvisabile, nella specie, nella statuizione contenuta nella pronuncia n. 2710/2012 della Corte d’Appello di Palermo, richiamata nella sentenza impugnata, intervenuta a individuare il soggetto abilitato a ricoprire il posto di direttore generale dell’I.R.C.A.C. in luogo del ricorrente, sentenza cui è seguita l’ottemperanza da parte dell’Istituto.

Per quanto riguarda, poi, il tema relativo all’avvenuta esecuzione della sentenza prima del passaggio in giudicato, è da rilevare che, indipendentemente dall’efficacia esecutiva della pronuncia (in relazione alla sua natura costitutiva o di condanna), l’adeguamento da parte dell’ente al dictum giudiziale appare conforme ai principi costituzionali, primo tra tutti quello evincibile dall’art. 97 Cost., in ragione della natura dell’ente datore di lavoro, tenuto a uniformarsi ai criteri di buona amministrazione e a conformarsi ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

5. In ordine al terzo motivo, pertinente a diversa qualificazione del licenziamento, lo stesso deve ritenersi superato in ragione della confermata individuazione nel recesso di un licenziamento per giusta causa.

6. Per le ragioni indicate il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti, liquidate per ciascuna di esse in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA