Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6149 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 24/02/2022), n.6149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 163-2018 proposto da:

Z.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO, n. 62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO GALDI,

ANTONINO D’ALESSANDRIA;

– ricorrente –

contro

ADECCO ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE,

8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUCA FAILLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 346/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/07/2017 R.G.N. 51/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Brescia con la sentenza n. 346/2017 aveva rigettato l’appello proposto da Z.R. avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti di Adecco Italia spa, diretta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento e le differenze retributive maturate.

La Corte territoriale, confermando la decisione del primo giudice, aveva ritenuto prescritta la pretesa in quanto decorso inutilmente il termine quinquennale e tardivo l’atto diretto ad interromperne lo spirare. In particolare aveva valutato che, stante l’ultimo atto di interruzione della prescrizione del 14 aprile 2010 (raccomandata ricevuta in tale data), il successivo atto, consegnato all’ufficiale giudiziario il 13 aprile 2015 e ricevuto dalla società il 15 aprile 2015, fosse tardivo.

Avverso detta decisione proponeva ricorso la Z., affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso Adecco Italia spa anche coltivato con successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2943 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) poiché la corte d’appello ha ritenuto che la mera consegna dell’atto all’ufficiale notificatore non determinasse la interruzione della prescrizione essendo tale effetto, prodotto dalla sola consegna al destinatario. Richiama, a riguardo, la scissione degli effetti notificatori individuati dalla sentenza n. 477/2002 della Corte Cost..

Sul punto questa Corte ha avuto occasione di chiarire che “Perché si produca l’effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell’atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l’effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale” (Cass. n. 4034/2017; Cass. S.U. n. 24822/2015).

Il principio richiamato evidenzia come la possibilità di perseguire gli effetti sospensivi anche con atti stragiudiziali debba far escludere che si attribuisca valenza alla mera consegna all’ufficiale notificatore, avendo rilievo la sola conoscenza effettiva dell’atto da parte del soggetto cui è diretto. Non è infatti casuale che anche l’atto stragiudiziale produca gli effetti sospensivi, poiché il rilievo attribuito alla effettiva conoscenza dell’atto abilita l’atto stragiudiziale al raggiungimento di tale finalità. Il motivo, pertanto, deve essere disatteso.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione del CCNL commercio con riguardo all’errato inquadramento del lavoratore, nonché la violazione di legge in relazione agli artt. 2094 e 2099 c.c., in riferimento alle somme dovute al lavoratore.

Il motivo, attinente al merito della decisione, resta assorbito dal rigetto della prima censura che lascia confermata la statuizione della corte di merito sul punto e precluso ogni ulteriore esame.

Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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