Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6149 del 09/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.09/03/2017), n. 6149
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23849-2015 proposto da:
P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE
11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA
CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 399/2014 del TRIBUNALE di TIVOLI,
depositato il 02/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. P.R. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., per la verifica della condizione sanitaria ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità;
2. il consulente tecnico officiato accertava la sussistenza della condizione sanitaria a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
3. avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni;
4. il Tribunale, con decreto ai sensi dell’445-bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento relativo al requisito sanitario, compensava le spese processuali e poneva a carico dell’I.N.P.S. quelle di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto;
5. con ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., è censurata la sentenza, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, lamentando la compensazione delle spese processuali, nonostante la totale soccombenza dell’INPS;
l’INPS non ha resistito;
7. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
8. il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia in parte qua), perchè il decreto di omologa, nella statuizione relativa alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che non è soggetto ad impugnazione in altre sedi;
9. la pronuncia sulle spese dell’accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., è esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo, ma deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1, e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese;
10. nel caso di specie il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese, nel senso della compensazione, pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente soccombente, essendo stato riconosciuto all’assistito il requisito sanitario invocato a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
11. vi è stata una evidente e totale soccombenza dell’INPS, nell’accertamento tecnico preventivo, di cui all’art. 445 bis c.p.c., intrapreso dall’attuale ricorrente, nè è dato cogliere, nell’esercizio del potere discrezionale del Giudice, alcun elemento attestante giusti motivi per la compensazione delle spese di lite;
12. all’accoglimento del ricorso segue la cassazione del decreto di omologa, nella parte relativa alla compensazione delle spese processuali, con decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., per non essere necessari ulteriori accertamenti, e condanna dell’INPS alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
13. la condanna della parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’INPS alla rifusione delle spese processuali del giudizio per accertamento tecnico preventivo, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario e accessori come per legge; e del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1.00,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017