Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6149 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16560/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Sud spa in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Mario Signore con domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Enrico Fronticelli Baldelli in Roma,

Viale Regina Margherita n. 294;

– ricorrente –

contro

G.J.C.;

– intimato –

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione staccata di Latina n. 927/40/13, depositata il 20 dicembre

2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 927/40/13, depositata il 20 dicembre 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva l’appello proposto da G.J.C. avverso la sentenza n. 334/5/10 della Commissione provinciale tributaria di Latina che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento per imposte dirette ed IVA 2004/2006.

La Commissione tributaria regionale, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, osservava in particolare che:

– doveva essere rigettata l’eccezione del contribuente di nullità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici della cartella esattoriale impugnata nonchè l’analoga eccezione di nullità della notifica di quest’ultima;

– che invece doveva essere accolta l’eccezione del contribuente di nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa indicazione del responsabile del procedimento “di emissione e notificazione” dell’atto riscossivo medesimo;

– che inoltre doveva ritenersi infondata nel merito la pretesa creditoria erariale precettata con la cartella esattoriale impugnata. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’agente della riscossione deducendo tre motivi.

Il contribuente non si è costituito rimanendo intimato.

L’Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso con ricorso incidentale con il quale deduce quattro motivi, in parte adesivi al ricorso principale e in parte autonomi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’agente della riscossione ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la CTR ha accolto un’eccezione (omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella esattoriale impugnata) mai proposta dal contribuente, quindi incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

Analogamente ed adesivamente l’Agenzia delle entrate critica la sentenza impugnata con il primo motivo del ricorso incidentale.

Tali omologhe censure sono fondate.

Con pieno rispetto del principio di autosufficienza sia la ricorrente che la controricorrente hanno documentato che l’eccezione inerente il “responsabile del procedimento” non riguardava la cartella esattoriale impugnata in quanto tale, bensì, espressamente, univocamente ed esclusivamente, il responsabile della procedura notificatoria della cartella stessa.

E’ quindi evidente il travisamento dell’eccezione stessa da parte del giudice tributario di appello, che così è incorso nel vizio di attività denunciato, tra l’altro in aperta, insanabile, contraddizione con la statuizione di piena validità della procedura notificatoria in esame (così come di quella dei prodromici avvisi di accertamento).

L’accoglimento del mezzo in esame implica l’assorbimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale nonchè del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, poichè la CTR ha pronunciato anche nel merito delle pretese creditorie erariali esposte nella cartella esattoriale impugnata e derivanti dai prodromici atti impositivi, ritenendole infondate.

La censura è fondata.

Anche in relazione a questo punto decisionale con evidente ed insanabile contraddizione la CTR laziale, avendo dapprima affermato l’infondatezza dell’eccezione di nullità della notifica degli avvisi di accertamento basanti la cartella di pagamento oggetto diretto del giudizio e quindi con ciò – almeno implicitamente – affermata altresì la definitività degli atti impositivi medesimi, ha poi del tutto inopinatamente espresso un giudizio di merito sulle pretese creditorie erariali, che tuttavia era appunto, in ogni caso, inibita da detta definitività degli avvisi di accertamento che le estrinsecavano.

Chiara ne risulta la violazione delle disposizioni legislative evocate dall’agenzia fiscale.

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale, il primo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo della lite.

Stante l’alterno esito dei giudizi, le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, il primo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’intimato al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.200 per ciascun ricorrente, oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge per l’agente della riscossione e oltre spese prenotate a debito per l’agenzia fiscale.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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