Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6148 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23102-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

PANELLI FRANCESCO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1592/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, il Tribunale di Taranto riconosceva all’assistito il diritto all’assegno ordinario di invalidità;

2. per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS e affida l’impugnazione ad un articolato motivo di censura con il quale, deducendo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 222 del 1984, art. 1), assume che il Giudice ha riconosciuto, come attitudini valutabili ai fini dell’accertamento della riduzione della capacità lavorativa, solo quelle svolte dall’assistito (addetto alle pulizie), con conseguente mancanza di riferimento ad attività lavorative proficue;

3. l’intimato non ha resistito;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall’assicurato (e nel corso delle quali si sia manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l’adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato ad ulteriore danno per la salute (cfr., fra le tante, Cass. sez. sesta L n. 10424/2015; n. 5964 del 14/03/2011; Cass. n. 15265 del 06/07/2007);

6. nel caso all’esame risulta valutata la residua capacità lavorativa solo con riferimento al lavoro espletato (di addetto alle pulizie) senza alcuna considerazione di altre occupazioni che l’assistito, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sarebbe stato in grado di svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo;

7. all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata allo stesso Tribunale, in persona di diverso giudicante, affinchè proceda a nuovo esame;

8. al Giudice del rinvio viene demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allo stesso Tribunale, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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