Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6148 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15753-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato BASILE GIUSEPPE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 256/2012 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA SEZ.

DIST. di REGGIO CALABRIA, depositata il 17/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 256/7/12 pubblicata l’11 dicembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Calabria sezione distaccata di Reggio Calabria ha accolto l’appello proposto da P.G. avverso la sentenza n. 2/8/11 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale erano stati accertati maggiori ricavi per Euro 84.987,00 con conseguenti maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 2005, mediante l’applicazione degli studi settore;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato il valore meramente presuntivo delle risultanze degli studi di settore e la mancanza di motivazione dell’atto impugnato che non teneva conto delle giustificazioni fornite dalla contribuente allo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dagli studi di settore;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi;

che P.G. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito in L. n. 427 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, ed alla L. n. 146 del 1998. In particolare si deduce che l’atto impugnato con il ricorso di primo grado era sufficientemente motivato e la contribuente non aveva fornito giustificazioni sufficienti per contrastare la presunzione di maggiori ricavi posta a base dell’accertamento;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e omessa o comunque insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. In particolare si sostiene che la Commissione tributaria regionale non avrebbe tenuto conto che l’amministrazione, con la motivazione dell’atto impositivo impugnato, aveva messo la contribuente nelle condizioni di poter fornire le proprie giustificazioni riguardo al reddito dichiarato;

che i due motivi vengono trattati congiuntamente riferendosi entrambi alla motivazione dell’atto di accertamento impugnato da P.G. e considerata non idonea dal giudice dell’appello.

I motivi sono fondati. Nella motivazione dell’avviso di accertamento per cui è giudizio e riportata nel ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha fatto preciso riferimento alle argomentazioni opposte dal contribuente in sede di contraddittorio sull’applicazione degli studi di settore (clientela della zona, numero di dipendenti, prosecuzione dell’attività anche negli anni successivi); di ciò la Commissione tributaria regionale non ha tenuto conto limitandosi ad affermare la carenza motivazionale dell’avviso di accertamento al riguardo, con motivazione apparente e tautologica;

che in tal modo la Commissione tributaria regionale non ha considerato la motivazione dell’atto impugnato nè, tanto meno, ha compiutamente verificato se le giustificazioni rese dalla contribuente fossero idonee a contrastare la legittima determinazione del reddito operata mediante l’applicazione degli studi di settore secondo la previsione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito in L. n. 427 del 1993;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale della Calabria sezione distaccata d Reggio Calabria in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria sezione distaccata d Reggio Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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