Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6148 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24195-2018 proposto da:

BAUER SOLARENERGIE GMBH, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUKAS VON LUTTEROTTI;

– ricorrenti –

contro

EDILCOOP SALENTINA SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE APRILE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO FRANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 737/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, la Bauer Solarenergie Gmbh ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce, resa pubblica in data 9 luglio 2018, che (per quanto rileva in questa sede) ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, pur avendo dichiarato risolto il contratto di compravendita di moduli fotovoltaici stipulato con la Edilcoop Salentina S.p.A., ne aveva respinto la domanda di risarcimento del danno, in quanto sfornita di prova;

che la Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che, dovendo nella specie trovare applicazione, ratione temporis, l’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione modificata dal D.L. n. 83 del 2012, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), sussisteva il divieto di produzione di nuovi documenti, “a prescindere dalla circostanza che abbiano a meno il carattere dell’indispensabilità”, con la conseguenza che doveva essere “espunta la documentazione prodotta per la prima volta” in grado di appello (ossia, gli “ordini di acquisto… da cui si evincono le generalità dei terzi acquirenti, il numero dei pannelli fotovoltaici venduti, il prezzo singolo applicato nonchè la prova dei pagamenti avvenuti”), mentre era “assolutamente inidoneo a fondare la prova del danno… il prospetto vendita impianti prodotto in primo grado” (allegato 9), “di provenienza della parte stessa e privo di qualsiasi riferimento identificativo sia degli acquirenti terzi, che degli impianti oggetto di vendita”.

che resiste con controricorso la Edilcoop Salentina S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per aver erroneamente escluso la Corte territoriale di valutare la “indispensabilità” della prova documentale prodotta in appello e, comunque, di ritenere che gli ordini di acquisto depositati in sede di gravame fossero diversi dai documenti prodotti in primo grado come allegato 9 all’atto di citazione;

che il motivo (su cui insiste la memoria) è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012, come nella specie, essendo stata la sentenza del Tribunale di Lecce depositata il 1 ottobre 2014), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’indispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass. n. 26522/2017; cfr. altresì Cass. n. 6590/2017 e Cass., S.U., 10790/2017, in motivazione).

Nè assume rilievo (nel senso della persistente verifica circa la “indispensabilità” della prova sostenuta dalla ricorrente) il fatto che gli artt. 437 e 702 quater c.p.c., consentano, ancora, l’ammissione in appello di nuovi mezzi di prova “indispensabili”, giacchè non solo la formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, attualmente vigente non ne consente una lettura diversa da quella innanzi evidenziata, ma, inoltre, la differente scelta del legislatore, quale frutto della sua discrezionalità nella modulazione degli istituti processuali, si è esplicata in ragione della specialità dei riti (rispettivamente, lavoro e sommario di cognizione) cui si riferiscono le disposizioni di cui agli artt. 437 e 702 quater c.p.c..

E’, altresì, inammissibile il profilo di censura con cui si assume essere erronea la valutazione della prova documentale effettuata dal giudice del merito, giacchè con esso si investe una quaestio facti senza che venga dedotto un vizio riconducibile al paradigma del vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e, ancor prima, senza fornire specifica indicazione sui contenuti propri dei documenti implicati, dei quali neppure viene data idonea localizzazione processuale ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo (in forza di nota congruente rispetto ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, anche in relazione a due “fasi”).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.290,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 16,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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