Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6147 del 09/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10548/2015 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MELORIA 27, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA AURICCHIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIBERIO SARAGO’;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA – Società con socio unico (OMISSIS), in persona

del suo Amministratore Delega e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7396/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.S. ha lavorato alle dipendenze della società Poste Italiane s.p.a. in virtù di un contratto di lavoro a termine nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 6 aprile 2008, poi prorogato al 6 ottobre 2008, stipulato, ai sensi del cit. D.Lgs. n. 368, art. 1, per ragioni di carattere produttivo, per l’espletamento dell’attività di operatore di contaci center della commessa del Comune di Roma – e ha agito per la declaratoria di nullità del termine, in assenza di specifica motivazione, di un’oggettiva esigenza temporanea e di un adeguato documento di valutazione dei rischi;

2. la decisione di rigetto della domanda è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma che, premesso non trattarsi di ordinaria attività aziendale della società, ha incentrato la ratio decidendi sulla sussistenza del collegamento causale tra l’assunzione a termine e la causale indicata nel contratto, stante l’evidenza dell’utilizzo della lavoratrice per il necessario espletamento del servizio di call center, in adempimento dell’appalto di servizi del Comune di Roma, anche all’esito delle risultanze testimoniali (nel senso della non fronteggiabilità della predetta commessa con il personale esistente);

3. la Corte territoriale ha ritenuto, inoltre, legittima la causale del contratto prorogato, cit. D.Lgs. n. 368, ex art. 4, perdurando le medesime ragioni oggettive del contratto da prorogare (l’appalto di servizi con il Comune di Roma), trattandosi dell’espletamento della medesima attività e, sussistendo, infine, il consenso del lavoratore e la durata inferiore ai tre anni;

4. il lavoratore ha proposto ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito la società, con controricorso ulteriormente illustrato con memoria;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. con i primi due motivi del ricorso, deducendo violazione di legge (D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 3 e 4; artt. 2697, 1355 c.c., artt. 112, 115 c.p.c.) e omessa valutazione di un fatto controverso oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente assume che il mero richiamo ad un appalto di prestazioni di servizi di cali center svolto nell’ambito di una divisione di Poste Italiane (che istituzionalmente effettua servizi di call center), non possa configurare il requisito della specificità temporale, risultando omessa la circostanza oggettiva giustificatrice della prestazione lavorativa temporanea e l’inerenza della prestazione alle attività oggetto dell’appalto non costituisca prova di un’esigenza temporanea effettiva;

7. benchè il ricorso sia in parte illustrato mediante l’assemblaggio di una serie di atti processuali, con tecnica espositiva sanzionata con l’inammissibilità da costante indirizzo di questa Corte (v., ex Cass., S.U., n. 5698 del 2012, Cass., S.U., n. 19255 del 2010; Cass., S.U. n. 16628 del 2009; Cass., n. 15180 del 2010), pur tuttavia nel ricorso all’esame i momenti di sintesi delle censure svolte, che intervallano il predetto assemblaggio, non precludono la delibazione dei motivi di doglianza;

8. le censure che investono specificità ed effettività della causale non sono meritevoli di accoglimento;

9. come precisato da questa Corte, con orientamento consolidato (v., fra le prime, Cass. nn. 2279 e 10033 del 2010 e numerose successive conformi; più di recente Cass. nn. 17155 e 22544 del 2015; Cass., sez. sesta -L, n. 17746/2016; Cass. 9052/2016) l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’modificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa;

10. la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte Cass. nn. 2279, 10033, 16303 del 2010 e numerose successive conformi) ritiene possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative;

11. nel caso di specie, come già deciso da questa Corte con sentenza n. 21418 del 2016 (in analoga vicenda attinente all’espletamento delle attività di operatore di contati center della commessa del Comune di Roma), l’indicazione della causale giustificativa del contratto in esame enunciava analiticamente le “ragioni di carattere produttive” sottese alle assunzioni a termine, specificamente indicando l'”espletamento delle attività di operatore di contact center della commessa della commessa del Comune di Roma” e correttamente la Corte territoriale ha ritenuto il contratto conformato al requisito normativo della specificazione scritta della causale e verificato, con il testimoniale acquisito al giudizio, l’utilizzazione del lavoratore nell’ambito dell’oggetto e per la durata del contratto di appalto;

12. la connotazione del carattere non ordinario del servizio di cali center nell’ambito dell’attività aziendale, introdotta nella sentenza impugnata per valorizzare il collegamento causale tra la temporanea prestazione di lavoro e il servizio in appalto alla società, non è validamente infirmata dalla parte ricorrente che ne ha dedotto l’estraneità alle deduzioni ed eccezioni delle parti con proposizione risultata smentita dai pertinenti passaggi della memoria difensiva della società – peraltro, come già detto, riprodotti con dovizia dalla ricorrente medesima – volti ad evidenziare lo svolgimento, in aggiunta ai servizi di Customer Care, di “attività di cali center per conto di aziende private e pubbliche, quali il Ministero delle Comunicazioni, il servizio Chiamaroma 060606 del Comune di Roma”;

13. il contratto a termine in esame resiste, per quanto detto, alle critiche svolte in punto di specificità ed effettività della causale di durata temporanea e all’ ulteriore profilo di nullità, adeguatamente vagliato dalla Corte capitolina che ha, altresì, delibato in ordine al rispetto, nella specie, del precetto recato dal cit. D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 3 – la presenza di un valido documento di prevenzione dei rischi – la cui violazione è sanzionata dal Legislatore con la nullità del contratto a termine stipulato;

14. nè la censura per nullità della sentenza, per inidoneità della documentazione prodotta, coglie nel segno, giacchè l’erronea valutazione della documentazione prodotta impinge nel vizio motivazionale e non nella nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4;

15. assodato l’assolvimento del predetto onere (si veda Cass. 5241/2012, punto 31 e seguenti e, da ultimo, Cass. nn. 3636 e 11739 del 2016), risultano, infine, infondate anche la censura in ordine alla legittimità della proroga e della relativa causale (la proroga, per l’appunto, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 4) e la denuncia di omessa pronuncia sulla dedotta violazione del citato D.Lgs. n. 369, art. 3 e, dunque, sulla questione della nullità dei contratti a termine perchè stipulati in assenza di un valido documento di prevenzione dei rischi;

16. al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo;

17. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA