Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6147 del 05/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6147
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5976-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AUTOSTRADA TORINO SAVONA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA
CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
VITTORIO BAROSIO, ANNA BARBERO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 891/2015 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA,
depositata il 25/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;
Fatto
PREMESSO
che:
1. la controversia attiene alla legittimità dell’atto di classamento in categoria D/1, di una cabina di trasformazione installata presso l’autostrada Torino Savona per la somministrazione dell’energia elettrica occorrente all’illuminazione e al funzionamento degli apparati dell’infrastruttura;
2. la CTR, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto l’atto illegittimo dovendo la cabina essere accatastata in E/3 in quanto manufatto privo di autonomia funzionale e reddituale rispetto alla infrastruttura autostradale, a sua volta, da annoverarsi, per la peculiarità delle funzioni adempiute, tra i beni in categoria E/3;
3. l’Agenzia delle entrate censura la sentenza con due motivi, contrastati dalla spa Autostrade Torino-Savona, con i quali rispettivamente lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5, del D.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142, art. 40, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 (primo motivo), art. 2, e del D.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142, art. 8, comma 2, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286), art. 14 preleggi. Richiamato il contenuto delle disposizioni evocate, la ricorrente evidenzia che la stessa società contribuente in sede di dichiarazione DOCFA ha considerato la cabina elettrica de qua come “unità immobiliare a sè stante”; sostiene poi la CTR, mediante indebita interpretazione analogica di norme tributarie di esenzione e/o di agevolazione, ha ampliato l’ambito della categoria E includendovi l’immobile litigioso, funzionalmente e redditualmente autonomo;
4. la società controricorrente ha depositato memoria;
5. il ricorso non merita accoglimento. Va premesso che la CTR, dopo avere affermato che l’ufficio “aveva proceduto al classamento (in categoria D) sulla base della situazione documentale, operando una valutazione asettica della situazione giuridica dell’unità immobiliare”, ha, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, evidenziato che la cabina de qua “distribuisce energia che già la società ha ricevuto dalla rete” e che essa “non ha ragione di essere se non in presenza di un bene cui distribuisce energia” nè ha autonomia funzionale rispetto all’infrastruttura autostradale. Ciò posto, questa Corte, su questione identica a quella che occupa, ha di recente affermato: “La cabina di trasformazione, installata presso l’autostrada, per la somministrazione dell’energia elettrica occorrente all’illuminazione e al funzionamento degli apparati dell’infrastruttura, costituisce “unità immobiliare a destinazione particolare” compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all’immobile principale”(Cass. 10/03/2020, n. 6705). Il Collegio non ha ragione di discostarsi da questo precedente. Il chè visto l’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, esime da ogni ulteriore argomentare;
6. le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021