Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6146 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27414-2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8197/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da P.M. ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6 ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e di c.t.u., avendo accertato che nelle conclusioni dell’atto introduttivo non era stato indicato l’esatto ammontare dei redditi percepiti nell’anno 2013 dalla ricorrente e dal suo nucleo familiare.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre la P., denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., D.L. 269 del 2003, art. 42, comma 11 conv. con modificazioni nella L. n. 326 del 2003 e poi modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6 dall’art. 52, comma 6 e ss.mm. e dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c..

3. L’Inps resiste con controricorso.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il motivo è ammissibile, in quanto richiede un chiarimento nomofilattico sul contenuto della dichiarazione da formularsi ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. per ottenere l’esonero dal pagamento delle spese di lite.

2. Il ricorso è manifestamente fondato.

E’ incontestato che nel ricorso introduttivo del giudizio la P. abbia, sotto la sua responsabilità, dichiarato “di trovarsi nelle condizioni indicate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 per l’esenzione dalla condanna al pagamento in caso di soccombenza” e si sia impegnata a comunicare le successive eventuali rilevanti variazioni del reddito.

3. Questa Corte ha in più occasioni ribadito che l’art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte relativa all’esonero dal pagamento delle spese di lite nelle cause previdenziali ed assistenziali, ha inteso evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l’esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione. Tale ratio è stata mantenuta anche nel testo introdotto dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 1 con una limitazione della platea dei beneficiari in relazione al reddito posseduto. Pur essendo l’onere di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione diretto a prevenire abusi, avuto riguardo anche ai peculiari connotati pubblicistici che caratterizzano le controversie in argomento, deve ritenersi che esso non imponga l’adozione di una formula rigida e predeterminata, così come non richiede di rinnovare la suddetta dichiarazione in tutti i diversi gradi del processo (v. da ultimo Cass. ord., 03/08/2016 n. 16132).

4. In applicazione di tali principi, volti a contemperare le necessarie esigenze di controllo e prevenzione con l’esclusione di formalismi non previsti ed allo scopo non necessari, che possano ingiustificatamente limitare l’applicazione dell’esonero nei casi in cui ne sussistano i presupposti, deve anche ritenersi che la norma non richieda che l’interessato indichi espressamente l’ammontare del reddito conseguito, essendo sufficiente che la dichiarazione attesti il rispetto della soglia reddituale prevista per l’esonero. Di ciò si trova ulteriore conferma nel fatto che il rinvio al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 è limitato ai commi 2 e 3 di tale articolo e non riguarda anche il comma 1, ove – ai fini ivi previsti, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – è indicato il contenuto dell’istanza dell’interessato, espressamente sanzionato con l’inammissibilità, che comprende anche alla lett. c) la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.

6. Risultando quindi nel caso assolti i prescritti oneri formali, deve ritenersi l’idoneità a determinare l’esonero dalle spese di lite della parte privata della dichiarazione contenuta nel ricorso.

7. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alla statuizione sulle spese.

8. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese del procedimento.

9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia e dell’attività processuale svolta, seguono la soccombenza dell’Inps.

10. La fondatezza del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese processuali e pone a carico dell’Inps le spese di c.t.u., come liquidate dal Tribunale. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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