Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6146 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1629-2016 proposto da:

REGGIO EMILIA FIERE SRL IN CONCORDATO E LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio

dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARIACARLA BORSIGLIA, FULVIA COLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2101/2014 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO E CONSIDERATO

che:

1. la srl Reggio Emilia Fiere ricorre, con un motivo contrastato dalla Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui è stato dichiarato legittimo il provvedimento attributivo della categoria D/8 al compendio immobiliare fieristico di proprietà di essa ricorrente, già accatastato in E/9;

2. la società lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8, 30 e 61, del D.L. n. 262 del 1996, art. 2, convertito in L. n. 286 del 2006. Sostiene che, al contrario di quanto affermato dalla CTR, il compendio avrebbe dovuto mantenere l’originaria classificazione in E/9 e non avrebbe potuto essere inserito in D/8 posto che l’attività fieristica è un’attività intrinsecamente non commerciale;

4. il motivo è infondato. Ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6, comma 1 e art. 61, comma 2, la categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari. La categoria E/9 è una categoria residuale unicamente prevista per immobili aventi funzione pubblica incompatibile con quella commerciale e che non possono essere ricompresi nelle altre categorie catastali sub E, sempre riguardanti opere con funzione pubblica senza sfruttamento commerciale. Il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito dalla L. n. 286 del 2006, stabilisce che “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”. E’ incontroverso che il compendio de quo è destinato ad attività fieristica ossia alla organizzazione e alla messa a disposizione degli espositori, di spazi per la promozione e commercializzazione di beni o servizi. L’attività, svolta dalla contribuente che ha veste giuridica di società per azioni (art. 2325 c.c.) ossia di soggetto istituzionalmente finalizzato ad attività commerciale, è un’attività intrinsecamente commerciale (art. 2915 c.c.). Questa Corte, con ordinanza n. 17683 del 2017, ha affermato (punto 5 della motivazione) che “rientrano nella categoria D/8… gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale e commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a dette esigenze, appunto, senza radicali trasformazioni (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 e succ. mod.)”. Con ordinanza n. 8773/2015, la Corte ha espresso il principio di diritto per cui “l’immobile “fieristico”, nel quale sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva e spettacoli in genere, ha carattere commerciale, ciò che esclude l’attribuzione della categoria catastale E/9. E’ quest’ultima soltanto prevista per immobili nella sostanza considerati extra commercium e quindi improduttivi di reddito e pertanto non tassabili”. In quest’ultima ordinanza, la Corte ha altresì osservato che “l’attività fieristica… ha carattere commerciale. Dalla stessa la contribuente” – una società a responsabilità limitata – “trae difatti reddito tassabile, con la conseguente presunzione assoluta di commercialità di cui al citato D.P.R. n. 633, art. 4, comma 5, lett. c). Ciò che esclude l’attribuzione della categoria E, invece esclusivamente prevista per opere considerate extra commercium perchè poste a comune servizio della collettività come per esempio ponti ecc. oppure per particolari ragioni religiose o sacrali come ad esempio sono le opere cimiteriali. Opere giudicate quindi non reddituali e pertanto incommerciabili e quindi non assoggettabili a imposta. Laddove al contrario la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione commerciale, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle anteriori ABC”. Il principio è stato ribadito da Cass. n. 13449/2020 e da Cass. n. 29381/2019. Con ordinanza n. 595/2020 la Corte ha aggiunto che la sopra riportata enunciazione “- che trova un riscontro anche nella circolare dell’amministrazione finanziaria n. 4 del 16 maggio 2006 – risulta essere stata condivisa nella risposta scritta del 16 febbraio 2017 all’interrogazione parlamentare a risposta immediata in commissione 5-10599, nella quale è stato precisato che laddove “non si tratti di immobili costituiti prevalentemente da aree scoperte, ma di più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni sia riguardo all’uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell’arco dell’anno, è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea, attribuendo a ciascuna di esse la corretta categoria catastale di tipo commerciale (D/8 o C/1), al fine di individuare, separatamente, gli immobili destinati alla mera esposizione delle merci e ai servizi strettamente correlati (quali biglietteria, padiglioni espositivi eccetera) e quelli ad altra destinazione (quali quelli destinati alla vendita di beni e servizi)”. L’atto parlamentare in questione stante la diversa incidenza sul bilancio dello Stato della classificazione in categoria D degli immobili in questione rispetto a quella in categoria E proposta dagli interroganti evidenzia la necessità di un apposito provvedimento legislativo in questo senso, che effettivamente manca”;

5. il ricorso deve essere pertanto rigettato;

6. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

7. ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

condanna la società Reggio Emilia Fiere a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2500,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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