Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6146 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18485-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLOTTA CARLESI;

– ricorrente –

contro

M.P. SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA D’INTINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO PIERO BETTI;

– controricorrente –

contro

FCA ITALY SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo

studio del Dott. GIANMARCO GREZ, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO GUFONI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

M.P. SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA D’INTINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO PIERO BETTI;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2921/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che M.G., con ricorso affidato a due motivi, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze, in data 22 dicembre 2017, che, in accoglimento dei gravami proposti da Fiat Group Automobiles S.p.A. e della Dott. M.P. S.p.A. avverso la decisione del Tribunale di Prato, ne rigettava la domanda di risarcimento del danno (liquidato dal primo giudice nell’importo di Euro 4.000,00, oltre interessi) patito a seguito di acquisto, presso la concessionaria Dott. M.P. S.p.A., di autovettura FIAT “inaffidabile e priva delle caratteristiche qualitative per le quali era stata acquistata”, condannando la stessa Mazzolai a restituire alla società Palmucci la somma di Euro 8.672,62, oltre accessori, corrisposta in adempimento della sentenza di primo grado;

che la Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: 1) non sussistendo ipotesi risarcitoria di danni in re ipsa, il pregiudizio da indisponibilità del veicolo(doveva essere allegato e dimostrato; 2) l’attrice non aveva neppure allegato “alcuna voce di danno”, avendo sempre ricevuto dalla concessionaria “un mezzo sostitutivo gratuito quando il suo mezzo” era in riparazione, non avendo comunque provato di aver patito alcuna perdita economica “derivante dalla rinuncia forzata ad eventuali proventi ricavabile dall’uso del mezzo”; 3) non potevano esser ritenuti pregiudizi risarcibili i meri disagi, fastidi e disappunti per “l’utilizzo disagevole del bene” o per “le perdite di tempo del proprietario” o per “i bisogni collegati al mancato uso del mezzo proprio”, là dove, peraltro, il veicolo era stato rottamato “dopo aver viaggiato per oltre 150.000 km” e “percorso oltre 20.000 km l’anno”;

che resistono con distinti controricorsi la Dott. P. S.p.A. e la FCA Italy S.p.A. (già Fiat Group Automobiles S.p.A.), quest’ultima proponendo, altresì, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, al quale resiste con controricorso la Dott. P. S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale hanno depositato memoria sia la ricorrente, che la controricorrente FCA Italy S.p.A.;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo del ricorso principale è dedotta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, avendo la Corte territoriale fondato la propria decisione su un “danno derivante dall’indisponibilità del veicolo durante il tempo necessario per la riparazione”, mai richiesto da essa attrice, la cui domanda concerneva il ristoro del pregiudizio derivante da un “utilizzo oggettivamente disagevole del bene”,

a.1) il motivo è inammissibile.

Lo è, anzitutto, in base alla sua stessa formulazione, che evoca un vizio motivazionale alla stregua della norma non più vigente (e inapplicabile ratione temporis al presente giudizio di legittimità) di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo antecedente alla modifica recata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012.

Lo è (inammissibile), altresì, anche ove, nella sostanza (Cass., S.U., n. 17931/2013), volto a denunciare un vizio di extrapetizione per aver la Corte territoriale pronunciato su domanda diversa da quella proposta, giacchè non viene data specifica contezza delle allegazioni presenti nell’atto di citazione di primo grado (nè idoneamente localizzato ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ma soltanto delle rassegnate conclusioni, dalle quali, peraltro, si evince che il danno del quale si chiedeva il ristoro era quello (non diversamente da quanto inteso dal giudice di appello) derivante dal fatto di “non aver potuto l’istante usufruire continuativamente ed utilmente di un bene acquistato come nuovo”;

b) con il secondo mezzo del ricorso principale è denunciata la “violazione ed errata applicazione” dell’art. 1226 c.c., (“strettamente collegata al motivo di ricorso sopra esposto”, dovendosi ritenere provata “l’esistenza del danno”), art. 1494 c.c., (essendo stata provata nel corso del giudizio l’esistenza dei vizi della cosa venduta, tempestivamente denunciati), art. 2041 c.c., (non avendo la Corte territoriale disposto la restituzione delle somme corrisposte dalla FIAT alla società P. a titolo di manleva);

b.1) il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

Con esso, infatti, si dà per presupposto (anche – in relazione all’evocato art. 1226 c.c., – come esito dello scrutinio favorevole del primo motivo) l’esistenza del danno risarcibile, che, invece, la Corte territoriale ha escluso (cfr. sintesi della motivazione nel “Ritenuto che”), con ciò non risultando neppure pertinente la censura di violazione dell’art. 1494 c.c., poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata non verte sull’esistenza o meno dei vizi della cosa, ma, per l’appunto, sull’insussistenza di un danno da risarcirsi ai sensi dell’art. 1223 c.c., quale conseguenza dell’inadempimento;

che la memoria depositata dalla ricorrente, là dove non inammissibile per non essere solo illustrativa delle originarie censure, non adduce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono;

c) con l’unico mezzo del ricorso incidentale, la FCA lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione, avanzata da essa appellante nei confronti della Dott. P. S.p.A., delle somme a quest’ultima corrisposte in ottemperanza alla sentenza di primo grado;

c.1.) premesso che il ricorso incidentale, notificato (in regime di art. 331 c.p.c.), il 31 luglio 2018 non è comunque tardivo (poichè proposto entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza, quale termine lungo, ex art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, per essere il giudizio iniziato nel 2003), è manifestamente fondato, giacchè la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta – veicolata con l’atto di appello (cfr. conclusioni riportate nella stessa sentenza impugnata: p. 2) – di restituzione dell’importo versato dalla stessa FCA alla Dott. P. S.p.A. a seguito della condanna in primo grado, titolo di manleva, in favore di quest’ultima società, a sua volta condannata al risarcimento del danno in favore dell’attrice M.;

che va, dunque, dichiarato inammissibile il ricorso principale e accolto quello incidentale della FCA, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, perchè si pronunci sulla domanda restitutoria della stessa FCA e provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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