Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6145 del 14/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018, (ud. 18/01/2018, dep.14/03/2018),  n. 6145

Fatto

 

G.I. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi, illustrati con memoria – nei confronti della sentenza n. 1873/2016, emessa dalla Corte d’appello di Firenze, depositata il 16 novembre 2016, con la quale è stato respinto l’appello della G. avverso la sentenza non definitiva n. 4335/2015 del Tribunale di Firenze, che aveva accolto la domanda proposta da F.F. di separazione personale dalla di lui moglie;

il F. ha resistito con controricorso;

Considerato che:

va osservato, in via pregiudiziale, che l’eccezione processuale proposta dalla ricorrente nella memoria – secondo cui il presente giudizio, in quanto avente ad oggetto una controversia in materia matrimoniale, nella quale è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero, dovrebbe essere trattato in pubblica udienza, non essendo prevista, dinanzi alla sezione di cui all’art. 376 c.p.c., la possibilità per il P.M. di depositare conclusioni scritte – è infondata e va rigettata;

in tema di nuovo rito camerale di legittimità “non partecipato”, il principio di pubblicità dell’udienza, pur previsto dall’art. 6 CEDU ed avente rilievo costituzionale, non riveste, invero, carattere assoluto e può essere derogato in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (Corte cost., sent. n. 80 del 2011), da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva di tale procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non rivestenti peculiare complessità (Cass., 02/03/2017, n. 5371);

l’intervento del pubblico ministero nelle cause dinanzi alla Corte di cassazione è necessario, dopo le modifiche apportate all’art. 70 c.p.c., comma 2, dal D.L. n. 69 del 2013, conv. in L. n. 98 del 2013, solo nei casi previsti dalla legge (Cass., 05/09/2016, n. 17613), tra i quali non rientra l’adunanza camerale in questione;

Rilevato che:

con i due motivi di ricorso, la G. si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto ammissibile la domanda di sentenza parziale di separazione dei coniugi ex art. 151 c.p.c., comma 1, sebbene il F. avesse proposto domanda di separazione con addebito, ai sensi del capoverso della stessa norma, ed ancorchè la G. si fosse opposta alla richiesta di separazione;

la Corte territoriale, ad avviso della istante, avrebbe – invero – fondato la decisione su di una causa petendi (il primo comma dell’art. 151 c.c.) non dedotta dal F., che aveva fondato la richiesta di separazione esclusivamente sulla denunciata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio da parte della moglie;

in ogni caso, a parere della istante, gli artt. 151, secondo comma e 156, primo comma, cod. civ. sarebbero costituzionalmente illegittimi poichè in contrasto, con gli artt. 3,29 e 111 Cost. nonchè 21 CEDU, in quanto – in relazione all’art. 709 bis cod. proc. civ. – consentirebbero al coniuge patrimonialmente più forte di richiedere una sentenza parziale sulla separazione, per poi proseguire il giudizio per la pronuncia sulla domanda di addebito;

Ritenuto che:

la disposizione di cui all’art. 709 bis c.p.c., come definitivamente modificata dalla L. 25 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 4, sancisca in maniera esplicita, in materia di pronuncia immediata sullo “status”, la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio “status” (Cass., 22 giugno 2012, n. 10484; Cass., 311/08/2017, n. 20666);

come affermato sin dal 1992 (Cass., 10 giugno 1992, n. 7148) e ribadito anche di recente (Cass., 29 aprile 2015, n. 8713), la situazione di intollerabilità della convivenza possa dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi, e che, pertanto, il Tribunale sia tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni;

tale pronuncia non definitiva costituisca uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un’arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perchè è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, peraltro modificabili e revocabili dal giudice istruttore al mutare delle circostanze, sia per l’effetto retroattivo, fino al momento della domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell’assegno di divorzio; pertanto, debba reputarsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 9, (nel testo sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 8), sollevata in riferimento agli artt. 2,329 e 111 Cost. (Cass. 20666/2017);

siffatti principi, siano applicabili – per le ragioni suindicate – anche alla separazione personale dei coniugi;

Ritenuto che:

alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100, per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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