Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6145 del 09/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.09/03/2017), n. 6145
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21332/2015 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 9,
presso lo studio dell’avvocato MICHELE LOVAGLIO, recapito
professionale dell’avvocato CARMELA BONINA, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 257/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 04/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La Corte d’ appello di Messina, accogliendo l’appello dell’Inps, ha riformato la sentenza del Tribunale di Patti ed ha rigettato la domanda proposta da M.L. tesa al riconoscimento del suo diritto a percepire l’assegno di invalidità della L. n. 222 del 1984, ex art. 1, richiesto con domanda amministrativa del 2006 avendo verificato, in esito ad una nuova consulenza medico legale, che la cardiopatia ischemica di 2^ classe NYHA – già trattata con rivascolarizzazione (PTCA + Stenting) – e gli esiti di lussazione della spalla destra non incidono sulla capacità di lavoro e di guadagno dell’assicurato in misura tale da determinarne una riduzione della capacità lavorativa richiesta per il riconoscimento della prestazione, tenuto conto dell’attività lavorativa svolta di commerciante.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre M.L. denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte del consulente d’appello – e della Corte che ne ha recepito le conclusioni – delle patologie sofferte nel periodo dal 1.4.2007 (data dalla quale il c.t.u. di primo grado aveva fatto decorrere la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) al 2014.
3. L’Inps ha resistito con controricorso.
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. La Corte territoriale ha recepito le conclusioni del c.t.u. nominato in secondo grado, che erano andate di contrario avviso rispetto a quelle rassegnate dal consulente nominato dal Tribunale, argomentando che il parere da lui formulato “tiene esatto conto dell’attuale grado di menomazione nonchè della inidoneità dell’infermità ad impedire all’odierno appellato lo svolgimento delle attività lavorative già svolte di commerciante”. Il riferimento allo stato attuale del periziato operato dalla Corte d’appello è confermato dai passaggi della consulenza tecnica dell’ausiliare trascritti nel ricorso, laddove le valutazioni sono riferite allo stato accertato nel corso della visita del (OMISSIS) e non vi è accertamento dell’evoluzione nel tempo dello stato clinico, neppure in via presuntiva e sulla base del carattere necessariamente ingravescente delle affezioni riscontrate.
2. Tenuto conto del fatto che la prestazione previdenziale è un’obbligazione di durata che comporta la sussistenza (ed il permanere) nel tempo dei relativi requisiti, manca dunque del tutto nella valutazione del giudice di secondo grado la motivazione in relazione alla sussistenza (o meno) del requisito sanitario per il periodo decorrente dalla data dalla quale il c.t.u. di primo grado l’aveva ritenuto sussistente alla visita del consulente nominato in grado d’appello.
3. Sussiste pertanto l’omesso esame di un fatto storico, rilevante in causa, che, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte (v. le sentenze nn. 8053 ed 8354 del 2014) consente di denunciare (e ritenere sussistente) l’anomalia motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5.
4. Il ricorso deve quindi essere accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, che dovrà procedere a nuovo esame.
5. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017