Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6145 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18469-2018 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA

2, presso lo studio dell’avvocato RENATO GIUSEPPE VERRENGIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASS.NI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3888/2017 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che A.V., con ricorso affidato a due motivi, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 22 dicembre 2017, che (per quanto ancora interessa in questa sede) ne rigettava l’appello sulla pretesa di rimborso delle spese sostenute per la consulenza medica parte depositata in atti, ritenendola “non… sufficientemente documentata”, non avendo l’ A. “dimostrato adeguatamente di aver corrisposto al proprio consulente alcuna somma”, in mancanza della produzione della “relativa fattura (nemmeno pro forma)”, ovvero “l’entità di quanto in futuro eventualmente dovrà o potrà corrispondere”, avendo prodotto in atti soltanto una “missiva di messa in mora”, non avente valore probatorio, “priva di data certa, non accompagnata nemmeno dalla busta che attesti la ricezione da parte della A. e firmata con grafia non riconducibile ad alcuno e non coincidente con la semplice sigla apposta alla relazione di parte”;

che non ha svolto attività difensiva l’intimata Generali Assicurazioni S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato asseverazione ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, avendo la ricorrente depositato prima dell’apertura dell’adunanza camerale l’asseverazione di conformità all’originale (L. n. 53 del 1994, ex art. 9), della copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonchè delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, il ricorso è ammissibile (Cass., S.U., n. 22438/2018);

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2043 c.c., per aver il Tribunale rigettato la domanda di risarcimento del danno “costituito dalle spese stragiudiziali sostenute per acquisire, da un medico legale, una consulenza medico legale di parte” erroneamente assumendo che non vi fosse “prova dell’avvenuto pagamento del… compenso, pari ad Euro 400”, senza, tuttavia, disconoscere che detta prestazione fosse stata richiesta, che la c.t.p. fosse stata eseguita e che la spesa non fosse superflua;

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c., per aver il Tribunale preteso – senza, tuttavia, disconoscere che la prestazione medico legale fosse stata richiesta e che la c.t.p. fosse stata eseguita – di porre a carico dell’attore la prova dell’esborso e non già addossando ai convenuti la prova che la c.t.p. fosse stata effettuata gratuitamente;

a.1-b.1) i motivi, da scrutinarsi congiuntamente per essere tra loro connessi, sono inammissibili.

Con essi non è impugnata in modo specifico e congruente la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale – in armonia con il principio per cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone necessariamente la prova dell’avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova, documentale, da fornirsi dalla stessa controparte, della effettività delle stesse spese, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass. n. 3897/1985, Cass. n. 4357/2003; tuttavia, per la necessità della prova dell’esborso cfr. Cass. n. 2605/2006) – ha evidenziato che l’attrice (la quale insiste nel rilievo, non concludente, dell’effettuazione della perizia medica) non solo non aveva dimostrato (essendo ella onerata della relativa prova) di aver provveduto al pagamento del quantum dedotto, pari ad Euro 400,00 (ciò che la stessa ricorrente non contesta), ma neppure (in via dirimente) la causale di un pagamento richiesto dal professionista al quale si era rivolto, reputando privo di efficacia probatoria il documento (una “missiva di messa in mora”) in forza del quale si intendeva provare detta causale.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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