Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6144 del 12/03/2010
Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 12/03/2010), n.6144
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2435/2010 proposto da:
E.A. nato a (OMISSIS),
B.A. nato a (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE C. SABATINI 150, presso lo studio
dell’avvocato FALATO ANNIBALE, rappresentati e difesi dall’avvocato
ESPOSITO Luigi giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
L.C.R. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 26492/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, emessa il 25/9/2009, depositata il 17/12/2009, R.G.N.
22134/2005 e 25693/2005, nonchè l’ordinanza n. 2 depositata il
4/1/2010 R.G. 13357/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/03/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato MARIA ROSARIA BATTAGLIA per MALLOZZI GIOVANNI + 5;
udito l’Avvocato LUIGI ESPOSITO;
udito l’Avvocato EDUARDO CIERI per l’ASSITALIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott
Fatto
FATTO E DIRITTO
– Letta l’istanza dell’avv. Esposito, nella qualità di procuratore di B.A. e E.A., in relazione alla decisione di questa corte con la quale è stata cassata la sentenza della corte d’appello di Roma 185/05 con rinvio alla medesima corte;
– Rilevato che, per mero errore materiale, nell’intestazione della sentenza di cui sopra – la n. 26492/09, resa all’esito dell’udienza del 25.9.09 e depositata il 17.12.09 – sono state indicate le parti di due diversi procedimenti, recanti il numero di RG 22134/05 e 25693/05, e definiti con sentenza 2/2010 depositata il – Rilevato che si rende, pertanto, necessario procedere alla correzione dell’errore materiale, derivante dallo scambio di intestazione delle due sentenze.
P.Q.M.
provvedendo in conformità all’istanza suesposta, dispone la sostituzione e lo scambio delle rispettive intestazioni delle indicate sentenze – rispettivamente, i ff. 1 e 2 della sentenza n. 2/2010 e i ff. 1, 2, 3 della sentenza 26492/09 – senza aggravio di spese per le parti.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010