Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6144 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 12/03/2010), n.6144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2435/2010 proposto da:

E.A. nato a (OMISSIS),

B.A. nato a (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE C. SABATINI 150, presso lo studio

dell’avvocato FALATO ANNIBALE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ESPOSITO Luigi giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.C.R. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 26492/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, emessa il 25/9/2009, depositata il 17/12/2009, R.G.N.

22134/2005 e 25693/2005, nonchè l’ordinanza n. 2 depositata il

4/1/2010 R.G. 13357/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MARIA ROSARIA BATTAGLIA per MALLOZZI GIOVANNI + 5;

udito l’Avvocato LUIGI ESPOSITO;

udito l’Avvocato EDUARDO CIERI per l’ASSITALIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

– Letta l’istanza dell’avv. Esposito, nella qualità di procuratore di B.A. e E.A., in relazione alla decisione di questa corte con la quale è stata cassata la sentenza della corte d’appello di Roma 185/05 con rinvio alla medesima corte;

– Rilevato che, per mero errore materiale, nell’intestazione della sentenza di cui sopra – la n. 26492/09, resa all’esito dell’udienza del 25.9.09 e depositata il 17.12.09 – sono state indicate le parti di due diversi procedimenti, recanti il numero di RG 22134/05 e 25693/05, e definiti con sentenza 2/2010 depositata il – Rilevato che si rende, pertanto, necessario procedere alla correzione dell’errore materiale, derivante dallo scambio di intestazione delle due sentenze.

P.Q.M.

provvedendo in conformità all’istanza suesposta, dispone la sostituzione e lo scambio delle rispettive intestazioni delle indicate sentenze – rispettivamente, i ff. 1 e 2 della sentenza n. 2/2010 e i ff. 1, 2, 3 della sentenza 26492/09 – senza aggravio di spese per le parti.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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