Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6144 del 05/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6144
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25014/2017 R.G. proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in Roma, via della
Meloria 61, presso l’avv. Francesca Zanotti, rappresentato e difeso
dall’avv. Vincenzo Vitale giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia (Bari –
Sezione staccata di Lecce), Sez. 22, n. 1095/22/17, del 27 marzo
2017, depositata il 30 marzo 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre
2020 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la
parte ricorrente ha depositato memoria.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento di maggior valore in relazione alla vendita di un terreno.
2. Il giudice tributario adito rigettava il ricorso, e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione per tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l’Ufficio con controricorso.
3. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo che sembrerebbe in realtà costituito da una erronea valutazione circa una delle compravendite prese a riferimento dall’Ufficio per giustificare l’atto impositivo qui impugnato, compravendita cui è stato attribuito il prezzo di Euro 23 mq (quando l’atto oggetto del presente giudizio presenterebbe un prezzo di Euro 24 mq): l’errore sarebbe consistito nel ritenere che quello (Euro 23 mq) fosse il prezzo della compravendita assunta a riferimento, laddove con una semplice operazione matematica, dividendo il prezzo complessivo per il numero dei metri quadri compravenduti era facile verificare che il prezzo in realtà era stato di Euro 12,00 mq. In realtà il riferimento dell’Ufficio alla predetta compravendita era stato determinato non solo dal fatto che si trattava della vendita da parte dello stesso contribuente di un terreno con analoghe caratteristiche e facente parte del medesimo contesto territoriale, ma anche (e si potrebbe dire) soprattutto dal fatto che si trattava di una compravendita anch’essa oggetto di accertamento e il cui prezzo era stato definito per Euro 23 mq e in relazione a questo erano state pagate le imposte.
4. Rispetto a questa circostanza nessuna convincente deduzione è stata avanzata dal contribuente se non una riga in sede di memoria per dire genericamente che si tratta di “circostanza non vera” senz’altro aggiungere.
5. Il rigetto di tale motivo assume carattere assorbente rispetto ai rimanenti motivi anch’essi comunque infondati con il conseguente rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente delle spese della presente fase di giudizio liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021