Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6143 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. II, 12/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 12/03/2010), n.6143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3578/2005 proposto da:

V.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI

Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MONTEVERDE ALFREDO;

– ricorrente –

contro

PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA (OMISSIS) P.I. (OMISSIS)

persona del Procuratore Generale Dott. P.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo

studio dell’avvocato NAPOLEONI Maria Cristina, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CIPOLLA GABRIELLA;

– controricorrente –

e contro

VA.EL. (OMISSIS), B.M.A., BO.

M.A., B.M.I., B.M.M., B.

M.G., B.M.F. gli ultimi tre eredi di

BO.MA.AN.;

– intimati –

sul ricorso 3616/2005 proposto da:

V.E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS

ANTONIA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALONE ENRICO;

– ricorrente –

contro

PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA (OMISSIS), in persona del

Procuratore Generale Dott. P.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio

dell’avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CIPOLLA GABRIELLA;

– controricorrente –

e contro

B.M.A., BO.ME.AU., B.M.

I., V.E., BO.MA.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 701/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/02/2010 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

Preliminarmente la Corte riunisce il ricorso al 3616/2005; entrambi i

ricorsi avverso la stessa sentenza;

udito l’Avvocato MENGHINI Mario, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato SALONE Enrico, difensore della ricorrente che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei 2 ricorsi;

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 luglio 1985 Bo.Ma.

A., B.M.A., Bo.Me.Au. e B.M.I. convenivano V.G. e la Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS) davanti al Tribunale di Savona ed esponevano:

che B.M.L., deceduta in (OMISSIS) il (OMISSIS), aveva redatto un primo testamento in data (OMISSIS), con il quale aveva fra l’altro, disposto a favore di essi attori di una casa di (OMISSIS), compresi terreni, mobili, ecc., e della Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS), destinando alla stessa gli immobili di (OMISSIS);

– che successivamente in data (OMISSIS) la de cuius aveva redatto altro testamento, con il quale, senza revocare le precedenti disposizioni aveva disposto di altri beni, nominando erede ed esecutore testamentario V.G., il quale si era rifiutato di dare esecuzione in loro favore alle disposizioni testamentarie del (OMISSIS).

Sulla base di tali premesse gli attori chiedevano l’accertamento della validità di tale ultimo testamento e del conseguente loro diritto di proprietà sulla casa di (OMISSIS), compresi terreni, mobili, ecc, con la condanna di V.G. alla consegna degli immobili.

V.G. si costituiva, chiedendo che venisse dichiarato che il testamento del (OMISSIS) aveva implicitamente revocato quello del (OMISSIS).

Si costituiva anche la Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS), contestando la revoca del testamento del (OMISSIS) e chiedendo che venisse accertata la validità delle disposizioni a proprio favore, con condanna di V.G. alla consegna degli immobili in (OMISSIS) che le erano stati legati ed al rendimento dei conti.

La causa, interrotta a seguito del decesso V.G., veniva riassunta nei confronti degli eredi dello stesso, dei quali si costituiva la sola Va.El..

Con sentenza in data 9 aprile 1996 il Tribunale di Savona rigettava le domande proposte dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS), osservando che la stessa aveva fondato le sue domande sul testamento olografo del (OMISSIS), che la de cuius aveva espressamente revocato con altro testamento in data (OMISSIS).

La Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS) proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Venezia con sentenza in data 18 ottobre 2004.

I giudici di secondo grado ritenevano infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di motivi specifici nell’impugnazione, ex art. 342 cod. proc. civ., osservando:

Ugualmente infondata era l’eccezione secondo la quale la Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS) aveva proposto domanda nuova rispetto a quella avanzata in primo grado; in particolare perchè in tutti gli atti del giudizio di primo a grado aveva posto a fondamento delle sue richieste, i quale legataria di immobili della de cuius B.M.L., il testamento del (OMISSIS) e mai quello datato (OMISSIS), che aveva revocato il precedente (attribuendo però nuovamente alla appellante gli stessi beni) mentre nell’atto di appello aveva dedotto come causa petendi della domanda il testamento in data (OMISSIS) (documento già acquisito in primo grado).

Così motivava la Corte di appello:

Giova, al riguardo, intanto rilevare che la “Piccola Casa” assume correttamente di essere stata, sia nel testamento (OMISSIS), che nel testamento (OMISSIS), istituita legataria di beni determinati, vale a dire dei due appartamenti siti in (OMISSIS); manca invero qualunque riferimento dei detti beni ad una quota ideale di eredità e l’appellato V.E. – che ha sostenuto tale tesi, non ha saputo indicare elementi che in qualche modo avvalorassero l’assunto.

Quindi la de cuius, con il testamento (OMISSIS) (come aveva già fatto con il testamento (OMISSIS)) ha disposto un legato di specie a favore della “Piccola Casa” con il conseguente acquisto automatico da parte di quest’ ultima dei beni oggetto del legato per effetto dell’apertura della successione; quindi l’azione esperita dalla “Piccola Casa” è un’azione reale (il legato di un bene determinato che appartenga al de cuius al momento del testamento e al momento dell’apertura della successione, come nel caso di specie, presenta una sostanziale identità con il legatum per vindicationem la cui denominazione evidenzia il momento processuale dell’istituto caratterizzato dalla tutela reale).

Ebbene il principio secondo cui la causa petendi, quale momento individuante della domanda, è immodificabile in appello, è principio peculiare delle azioni personali, non di quelle reali…

D’altra parte, invocare per la prima volta in questo grado, da parte dell’appellante a fondamento delle proprie pretese il testamento (OMISSIS), non significa introdurre nella causa un nuovo tema di discussione, tale da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio, atteso che detta scheda testamentaria è stata prodotta in primo grado da controparte e dalla stessa invocata (con successo) a fondamento delle proprie eccezioni; d’altronde appare razionalmente inaccettabile pretendere, come fa V.E., che dello stesso testamento (quello del (OMISSIS)) siano utilizzabili per la decisione della causa, le disposizioni a suo favore (la revoca del testamento (OMISSIS)), e non quelle a favore della sua controparte (quelle istitutive del lascito per cui è causa).

Nel merito i giudici di secondo grado ritenevano che il testamento del (OMISSIS), con il quale V.G. era stato nominato erede universale, non aveva revocato il testamento del (OMISSIS) nella parte in cui aveva confermato il legato in favore della Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS).

Contro tale decisione hanno proposto separati ricorsi V.E. M. ed V.E., rispettivamente con un solo complesso motivo e con quattro motivi.

V.E. ha depositato memoria.

Ad entrambi i ricorsi resiste con controricorso la Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS), che ha anche depositato memoria.

I ricorsi sono stati riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso di V.E. si ribadisce la tesi della inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.

Il motivo è infondato, non venendo censurata la motivazione con la quale la Corte di appello di Genova ha ritenuto che la sufficiente specificazione dei motivi era desumibile dalle stesse difese dell’attuale ricorrente.

Con il secondo motivo del ricorso di V.E. si sostiene che avrebbero errato i giudici di secondo grado nel ritenere fondata la domanda della Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS) in base al testamento del (OMISSIS), che non era stato invocato nel giudizio di appello, nel quale non era stata neppure chiesta espressamente l’affermazione del diritto di proprietà sui beni oggetto del legato originariamente disposto con il testamento del (OMISSIS), per cui fuori luogo la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla giurisprudenza di questa S.C secondo la quale la causa petendi nelle azioni a difesa del diritto di proprietà si identifica con il diritto stesso e non con il titolo che ne costituisce la fonte.

La doglianza è infondata.

In ordine alla prima questione occorre partire dalla considerazione che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda della Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS) sul presupposto che essa era basata sul testamento del (OMISSIS), il quale doveva considerarsi espressamente revocato dal testamento del (OMISSIS).

Con l’atto di appello la Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS) aveva sostanzialmente affermato che il tribunale non aveva considerato che le disposizioni in suo favore erano state riprodotte nel testamento del (OMISSIS), il quale non era stato revocato espressamente dal testamento del (OMISSIS), nè si poteva parlare di una revoca implicita delle disposizioni in suo favore, non essendovi incompatibilità logica tra la nomina di V.G. quale erede universale e la “conferma” del legato.

Sul punto l’appellante si era diffusa ampiamente.

In ordine alla seconda questione va ricordato, in primo luogo, che la Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS) così aveva concluso con l’atto di appello: dichiarare ed accertare la piena e assoluta validità della disposizione a titolo particolare della signora B.M.L. a favore della Piccola Casa della Divina Provvidenza e che pertanto la conchiudente ha diritto di entrare in possesso come chiede ai sensi dell’art. 649 c.c., n. 3, delle seguenti unità immobiliari…

Con il terzo motivo del proprio ricorso V.E. sembra sostenere che la Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS) non avrebbe potuto chiedere il riconoscimento della proprietà (e la Corte di appello di Genova non avrebbe potuto riconoscere in suo favore un acquisto automatico della proprietà) dei beni oggetto del legato senza avere prima chiesto l’autorizzazione di cui all’art. 17 cod. civ. (all’epoca della apertura della successione ancora vigente).

La doglianza è inammissibile per la sua novità.

Con il quarto motivo del proprio ricorso V.E. si duole della condanna alle spese, pur non potendosi considerare soccombente, in quanto l’appello della Piccola Casa della Divina Provvidenza (OMISSIS) era stato accolto con riferimento al mutamento di petitum operato dalla stessa.

Anche tale doglianza è infondata.

A prescindere dal fatto che nessun mutamento del petitum vi era stato, V.E. era comunque risultato soccombente e tale soccombenza giustificava la condanna alle spese.

I quattro motivi del ricorso di Va.El. ripetono sostanzialmente quanto dedotto con il primo e secondo motivo del ricorso di V.E. e quindi ne seguono la sorte.

In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati, con condanna, in solido, dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta, condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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