Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6142 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. II, 12/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 12/03/2010), n.6142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2456/2005 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato LOIACONO

ROMAGNOLI MARIA TERESA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAFFEZZONI Gianmaria;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI Guido,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOMBARDI PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 693/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato LOIACONO ROMAGNOLI Maria Teresa, con delega

depositata in udienza dell’Avvocato MAFFEZZONI Gianmaria, difensore

del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito L’Avvocato ROMANELLI Guido, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22-10-1998 M.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia M. A. e, premesso di essere coerede con R., D. e M.B. della madre T.P. sui beni a lei pervenuti in forza di atto in data (OMISSIS), esponeva che i fratelli con atto del (OMISSIS) avevano ceduto le rispettive quote al nipote M.A. per complessive l. 65.000.000 in violazione del diritto di prelazione a lui spettante ex art. 732 c.c.; fattore esercitava pertanto l’azione di retratto successorio nei confronti dell’acquirente delle quote.

Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo l’inapplicabilità nella fattispecie dell’art. 732 c.c., non sussistendo tra i fratelli una comunione ereditaria e trattandosi, comunque, di vendita di beni singoli.

Il Tribunale adito con sentenza del 27-12-2001, ritenuto che sussisteva una ipotesi di comunione ereditaria e che la vendita conclusa con atto per notaio Senini del (OMISSIS) aveva avuto per oggetto quote ereditarie in violazione del diritto di prelazione spettante al coerede, accoglieva la domanda di riscatto successorio.

Proposto gravame da parte di M.A. cui resisteva M. G. che proponeva altresì appello incidentale la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 28-8-2004 ha respinto entrambi gli appelli.

Per la cassazione di tale sentenza M.A. ha proposto un ricorso basato su due motivi cui M.G. ha resistito con controricorso; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 732 c.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che la sentenza impugnata ha ritenuto che l’atto di assegnazione a stralcio del (OMISSIS) a rogito notaio Senini aveva portato allo scioglimento della comunione ereditaria conseguente alla morte di T.O., e che il precedente giudizio divisionale, per problematiche attinenti alla esatta individuazione catastale dei beni, si era concluso con un’ordinanza avente effetti obbligatori e non gli effetti reali idonei a produrre lo scioglimento della comunione; pertanto al momento della propria morte T.P. era proprietaria non già dei beni successivamente assegnati ai suoi eredi con l’atto Senini, bensì di un terzo dei beni dell’eredità di T.O. in quanto, come scritto nella denuncia di successione, esisteva ancora la comunione ereditaria conseguente alla morte di quest’ultimo.

Il ricorrente quindi sostiene che la comunione che si era costituita con l’atto Senini tra gli eredi di T.P. non aveva ad oggetto i beni appartenenti a costei al momento dell’apertura della sua successione, ma una comunione conseguente allo scioglimento della comunione ereditaria di T.O., comunione che dunque non poteva essere qualificata come comunione ereditaria tra gli eredi di T.P.; invero tale conclusione avrebbe presupposto l’accertamento che l’ordinanza di chiusura del procedimento di divisione tra gli eredi di T.O. fosse stata produttiva di effetti reali.

M.A. conclude affermando che, se T.P. prima ed i suoi eredi poi parteciparono fino all’atto per notaio Senini “pro quota” al godimento dei frutti e degli incrementi dei beni ereditari oggetto dell’asse ereditario di T.O., l’atto di divisione dell’eredità di quest’ultimo aveva costituito tra gli eredi di T.P. una comunione ordinaria, diversa da quella che si era costituita tra gli stessi al momento dell’apertura della successione della loro madre, avente ad oggetto la quota di un terzo della eredità lasciata dal fratello T. O..

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha affermato che, a seguito del giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi tra le sorelle I., Gi. e T.P. per effetto della morte del fratello T.O. in data (OMISSIS), con decreto del 30- 1-1992 era stato assegnato a T.P. il piede 2 di cui al progetto divisionale redatto dal c.t.u., e che il progetto non era stato trascritto per problematiche attinenti all’esatta individuazione catastale dei beni; pertanto in data (OMISSIS), dopo la morte di T.P., avvenuta l'(OMISSIS) “ab intestato”, era intervenuto l’atto a rogito notaio Senini, denominato assegno divisionale a stralcio, che aveva formalizzato, ai fini della trascrizione, l’assegnazione già effettuata nel giudizio di divisione tra le sorelle T., sostituendosi a T.P. i suoi figli che le erano nel frattempo succeduti; il giudice di appello, rilevata dalla dichiarazione del notaio Senini del 5-5-2000 l’identità dei beni costituenti il piede 2 di cui al menzionato progetto divisionale con quelli oggetto dell’atto del (OMISSIS), ha osservato che tale atto non integrava il compimento di operazioni divisionali che avessero comportato lo scioglimento dello stato di comunione tra gli eredi di T.P. sugli immobili ereditari dando vita ad una comunione ordinaria, ma semmai lo scioglimento della comunione ereditaria conseguente alla morte di T. O. con contestuale realizzazione di una comunione ereditaria tra gli eredi di T.P. sui beni a lei pervenuti in forza della successione al fratello.

La sentenza impugnata ha quindi concluso che i beni oggetto della compravendita tra M.A. da un lato e R., D. e M.B. dall’altra erano esattamente quelli descritti nello stralcio divisionale del (OMISSIS) ed esistenti al momento dell’apertura della successione della madre T.P., apertura avvenuta successivamente alla divisione intervenuta con le sorelle fin dal (OMISSIS) e dunque valida anche nei confronti dei rispettivi aventi causa.

Sulla base di tali premesse si osserva che la censura in esame, incentrata sostanzialmente nell’assunto che la comunione ereditaria conseguente alla morte di T.O. si sarebbe sciolta sul piano degli effetti reali solo a seguito dell’atto a rogito notaio Senini avvenuto dopo il decesso di T.P., trascura di considerare che la presente controversia era stata introdotta da M.G. per esercitare il diritto di retratto successorio in ordine all’atto di vendita del (OMISSIS) con il quale i coeredi R., D. e M.B. avevano ceduto le rispettive quote ereditarie ad M.A., e che dunque tale diritto trova il suo presupposto nella comunione ereditaria apertasi con la morte di T.P., comunione quest’ultima evidentemente diversa da quella scaturita dal decesso di T.O..

Orbene tale rilievo comporta che, al fine di negare la sussistenza del diritto di retratto successorio esercitato da M.G., si sarebbe dovuto dedurre, da parte di M.A. che ha resistito a tale pretesa, che la comunione ereditaria susseguente al decesso di T.P. si fosse sciolta o sì fosse trasformata in una comunione ordinaria.

Sotto tale decisivo profilo correttamente la sentenza impugnata ha affermato che l’atto per notaio Senini non integra il compimento di operazioni divisionali che abbiano determinato lo scioglimento della comunione tra gli eredi di T.P. sugli immobili ereditari realizzando una comunione ordinaria, mentre evidentemente a tal fine resta irrilevante che il suddetto atto abbia comportato lo scioglimento della comunione ereditaria di T.O., posto che in tal caso gli eredi di T.P. sarebbero pur sempre succeduti a quest’ultima nella comunione ereditaria relativa ai beni ad essa pervenuti in base alla successione al fratello O. (anche se non più relativamente alla quota a lei spettante); in altri termini l’atto per notaio Senini resta ininfluente rispetto all’asserito mutamento della comunione ereditaria apertasi con la morte di T.P. in comunione ordinaria, essendo astrattamente rilevanti al riguardo vicende direttamente attinenti a quest’ultima comunione che abbiano inciso sulla sua originaria natura ereditaria: in tal senso si ritiene in particolare che il compimento di operazioni divisionali dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti di un asse ereditario indiviso al momento della successione comporta la trasformazione della comunione residuale sui beni ereditari in comunione ordinaria (Cass. 23-2-2007 n. 4224; Cass. 12-10-2007 n. 21491), eventi questi ultimi non ricorrenti e comunque neppure dedotti nella fattispecie.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’incostituzionalità dell’ari. 732 c.c., nei limiti in cui consente che sia esperibile da parte del coerede originario l’azione di riscatto nei confronti dell’erede del coerede, tenendo conto che l’esponente è figlio di M.B.; invero gli artt. 29, 30 e 31 Cost., indicati come parametri di legittimità dell’art. 732 c.c., comportano la tutela costituzionale della famiglia legittima estesa anche ai profili patrimoniali ed in particolare successori.

La questione prospettata è manifestamente infondata.

Invero la finalità del diritto di prelazione e del diritto di retratto deve essere ricondotta all’esigenza di assicurare la persistenza e l’eventuale concentrazione della titolarità dei beni comuni in capo ai primi successori (Cassi 13-7-1983 n, 4777; Cass. 22- 10-1992 n. 11551) e di facilitare tendenzialmente la formazione delle porzioni (Cass. 7-12-2000 n. 15540); in tale contesto deve essere inquadrata la nozione di “estraneo” nei cui confronti il coerede ai sensi dell’art. 732 c.c., può esercitare l’azione di retratto successorio, da intendersi come colui che non è compartecipe della comunione ereditaria.

Tale rilievo spiega perchè la qualifica di “estraneo” debba essere estesa anche a chi sia legato da vincoli di parentela con uno dei coeredi ma non partecipa all’eredità di cui fa parte la quota ceduta (Cass. 11-6-1964 n. 1467; Cass. 28-1-2000 n. 981, dove in motivazione si afferma che la finalità del retratto successorio è quella di mettere a disposizione di ciascun erede un mezzo per evitare l’inserimento nella comunione ereditaria, mediante alienazioni a titolo oneroso, di un soggetto diverso da quello indicato dalla legge o dal testatore).

Le considerazioni esposte inducono quindi a concludere che, attesa la volontà del legislatore di scongiurare che nei rapporti tra coeredi (per lo più legati tra loro da vincoli familiari) si inseriscano estranei che rendano più difficoltosi sia la permanenza della comunione ereditaria sia anche il suo eventuale scioglimento secondo le diverse modalità previste dalla legge, la disposizione di cui all’art. 732 c.c., non contempla tra le sue finalità quella della tutela costituzionale della famiglia nei termini enunciati dal ricorrente.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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