Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6142 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23492/2016 proposto da:

C.F., in proprio e quale erede della sig.ra

L.I., C.A., in proprio e quale erede della sig.ra

L.I., C.S., C.I., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DUILIO 7, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO FEDERICO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, D.P.C.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 19273/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 29/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, osserva quanto segue:

I ricorrenti hanno chiesto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., correzione di errore materiale che sarebbe presente nella sentenza della Terza Sezione Civile di questa Suprema Corte 23 giugno-29 settembre 2016 n. 19273, che, in accoglimento del secondo motivo del loro ricorso, ha cassato la sentenza 24 ottobre 2012 n. 5282 della Corte d’appello di Roma, con rinvio alla stessa corte territoriale in diversa composizione. Ad avviso dei ricorrenti, l’errore materiale consisterebbe nell’avere cassato la sentenza d’appello senza disporre in ordine alle spese del grado di legittimità. Non si difendono gli intimati Allianz S.p.A. e D.P.C..

Il ricorso ex art. 391 bis c.p.c., è indubbiamente ammissibile per errori materiali delle sentenze di legittimità relativi alle spese, come, per esempio, il contrasto tra la motivazione e il dispositivo, la inversione in dispositivo del nome della parte vittoriosa, la mancata percezione dell’intervenuta costituzione di quest’ultima, la condanna alla rifusione delle spese a favore di parte che non si è costituita, l’omessa regolazione delle spese per la fase di merito antecedente giunta a diversa soluzione laddove il giudice di legittimità cassi e decida nel merito (cfr. p.es. Cass. sez. 6-2 ord. 27 luglio 2016 n. 15650, Cass. sez. 2, ord. 24 luglio 2014 n. 16959, Cass. sez. 3, ord. 4 maggio 2009 n. 10203, Cass. sez. 1, 20 dicembre 2002 n. 18152 e S.U. ord. 27 giugno 2002 n. 9438). Nel caso di specie, peraltro, si denuncia una pretesa omissione materiale, per non avere questa Suprema Corte pronunciato sulle spese del grado di legittimità.

L’art. 385 c.p.c., comma 3, stabilisce che il giudice di legittimità, se cassa con rinvio ad altro giudice, “può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio”.

La norma, evidentemente, non impone al giudice di legittimità l’obbligo di decidere sulle spese nel caso in cui la sua sentenza non definisca il processo, bensì gli conferisce la facoltà di decidere sulle spese del grado: ciò lo dimostra, oltre al profilo semantico (“può”), pure il raffronto con il dettato dei due precedenti commi dell’art. 385, laddove, lungi dallo statuire che il giudice di legittimità “può provvedere”, gli viene addebitato inequivocamente un vero e proprio obbligo (“condanna” nel comma 1; “provvede” nel secondo comma, anche se in questo caso la liquidazione – che non equivale, ovviamente, all’integrale decisione sulle spese può essere rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata).

Nell’ipotesi, allora, in cui il giudice di legittimità non si avvalga della facoltà di decidere sulle spese nel grado – facoltà che significa, chiaramente, poter prescindere dall’esito definitivo del processo -, il giudice del rinvio, cui deve intendersi implicitamente ma del tutto logicamente deferita anche la decisione sulle spese del grado di legittimità, deciderà su di esse, in rapporto a quell’esito rispetto al quale questa Suprema Corte ha così ritenuto di non porre in essere alcuna eccezione in conseguenza dell’accoglimento del ricorso. Id est, il giudice del rinvio deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità rapportandosi all’esito globale del processo, canone in forza del quale pure chi ha vinto nel grado di legittimità può essere condannato a rifondere le spese di tale grado alla sua controparte (cfr. da ultimo, a proposito dell’esito globale del processo come regola generale, Cass. sez. 1, 9 ottobre 2015 n. 20289, Cass. sez. 3, di 9 marzo 2006 n. 7243 e Cass. sez. 3, 10 marzo 2004 n. 4909).

Da ciò consegue che, non esprimendo nè in dispositivo nè in motivazione alcuna decisione in ordine alle spese, la Corte Suprema non è incorsa in una omissione materiale, bensì non si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 385 c.p.c., comma 3, implicitamente ma inequivocamente rimettendo quindi al giudice di rinvio la decisione sulle spese secondo il canone dell’esito globale del giudizio, senza eccezione alcuna per il grado di legittimità.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Anche a prescindere dal fatto che gli intimati non si sono difesi, non vi è luogo a decisione sulle spese, poichè nel procedimento ex art. 391 bis c.p.c., non è individuabile nè la parte vittoriosa nè la parte soccombente (v. Cass. sez. 6-2 ord. 17 settembre 2013 n. 21213, Cass. sez. 3, ord. 4 maggio 2009 n. 10203 e S.U. ord. 27 giugno 2002 n. 9438).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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