Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6142 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11429/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

A.I., C.N., C.R., C.S., Ci.Si.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Calabria

(Catanzaro), Sez. 2, n. 629/02/16, del 23 febbraio 2016, depositata

il 31 marzo 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la

parte ricorrente non ha depositato memoria.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione INVIM di cui i contribuenti erano solidalmente obbligati in relazione a vendita di un terreno in esito alla sentenza della Corte di cassazione n. 11706 del 2006 con la quale era stato stabilito che dell’accertamento di maggior valore in quel giudizio oggetto di impugnazione doveva ritenersi compreso (nonostante la contestazione) il valore del fabbricato quale accessione insistente sul terreno, in difetto di idonea prova dell’edificazione da parte dell’acquirente preceduta da atto scritto di data certa dal quale risultasse ceduto il diritto di superficie in favore dei futuri acquirenti. Tale sentenza aveva disposto l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello impugnata ma nessuno aveva provveduto alla riassunzione davanti al giudice del rinvio con la conseguente definitività dell’avviso d’accertamento (v. Cass. n. 32276 del 2018, Cass. n. 23922 del 2017). L’Ufficio quindi emetteva l’avviso di liquidazione qui impugnato dai contribuenti che oltre a reiterare le eccezioni già svolte nel giudizio avanti alla Corte di cassazione opponevano il difetto del titolo che sarebbe stato conseguente alla estinzione del giudizio per la mancata riassunzione.

2. Il giudice tributario adito rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che dichiarava prescritta la pretesa impositiva. Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione per tre motivi. I contribuenti non si sono costituiti.

3. Con i tre motivi di ricorso, l’amministrazione censura sotto tre differenti profili di violazione di legge la sentenza impugnata seguendo sostanzialmente due temi: le conseguenze della mancata riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio sulla pretesa impositiva; la prescrizione della stessa.

4. Alla luce dell’orientamento di questa Corte il ricorso è fondato.

Infatti, quanto al primo profilo:

“Nel processo tributario, l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d’ufficio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45, comma 3, e art. 63, e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento” (Cass. n. 32276 del 2018, Cass. n. 23922 del 2017);

quanto al secondo profilo:

“In caso di estinzione del processo tributario dovuta ad omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, non trova applicazione la regola generale dettata dall’art. 2945 c.c., comma 3, ed il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione, giacchè solo da tale momento l’atto impositivo diviene definitivo” (Cass. n. 23502 del 2016).

5. L’atto impositivo (nel caso l’avviso di accertamento) è, quindi, divenuto definitivo in mancanza della riassunzione del giudizio innanzi al giudice del rinvio: di qui la legittimità dell’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio la cui azione non poteva dirsi nel caso prescritta in quanto non poteva essere esercitata prima della data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione.

6. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere annullata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario dei contribuenti, compensando le spese del giudizio di merito in ragione dell’evolversi della vicenda processuale e del progressivo consolidarsi dei principi applicati.

7. In ragione della mancata costituzione di quest’ultimi nel presente giudizio non occorre provvedere sulle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti, compensando le spese relative al giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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