Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6142 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7048-2018 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 2/B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO MARIO CANDIANO;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato GIANVITO GIANNELLI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS), in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

Q.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1272/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a cinque motivi, I.F. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari, resa pubblica in data 5 settembre 2017, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Bari, il quale, a sua volta, ne aveva respinto la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal comportamento asseritamente illecito tenuto nei suoi confronti dal Preside della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di (OMISSIS);

che la Corte d’appello di Bari, nel rigettare il gravame, osservava (per quanto in questa sede ancora rileva) che: 1) l’appellante non aveva assolto all’onere di provare la riconducibilità della propria condotta alla scriminante della legittima difesa, non avendo nè dimostrato alcuno abuso o illecito perpetrato nei suoi confronti, nè di aver scritto per legittima difesa remaì, dal contenuto offensivo, al Preside della facoltà; 2) il provvedimento del Collegio di Disciplina riconosceva che il comportamento dell’ I., seppur non soggetto a sanzioni rientranti nella competenza del medesimo Collegio, era senz’altro idoneo a configurare gli estremi per l’irrogazione di una censura; 3) l’appellante non aveva specificato quale fosse il certificato che assumeva non rilasciato da parte del Preside della facoltà, nè aveva allegato i bandi aventi ad oggetto, quale requisito per l’accesso, detto certificato, non essendo sufficiente ai fini probatori il mero elenco di una serie di concorsi; 4) era generica l’allegazione e nonchè la produzione documentale a sostegno della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale; 5) la condotta del Rettore dell’Università che, dinanzi al comportamento offensivo dell’ I., aveva rimesso la questione alla discrezionalità di un organo superiore – era da reputarsi “ineccepibile”; 6) era infondata la doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale avendo il Tribunale, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, ritenuto irrilevante tale ulteriore mezzo di prova, oltre al fatto che la “richiesta di assunzione di detta prova non (era) stata neppure reiterata nel petitum dell’atto di appello”;

che resistono con autonomi controricorsi P.C. e l’Università degli Studi di (OMISSIS), mentre non svolge alcuna attività difensiva in questa sede l’intimato Q.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha fatto pervenire memoria a mezzo posta;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo, articolato in più censure, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione illogica ed inesistente, per aver erroneamente la Corte territoriale ritenuto, in ordine alla domanda risarcitoria di carattere patrimoniale, l’insussistenza di allegazioni, da parte attorea, di elementi idonei a far configurare l’avvio del procedimento disciplinare come un abuso processuale ovvero una condotta illecita;

b) con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver erroneamente il Giudice di gravame rigettato la pretesa risarcitoria per danno non patrimoniale in difetto della prova del fatto e per la genericità delle allegazioni, quando, invece, parte attorea aveva, sia nell’atto di citazione che nel terzo motivo di appello, indicato il tipo di certificato negato anche se dovuto, nonchè allegato i bandi ai quali aveva dovuto rinunciare per carenza del suddetto documento;

c) con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 115, c.p.c., nonchè l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte territoriale, in relazione alla responsabilità per l’email inviata al preside, motivato in relazione alla “applicazione del principio della causa remota” e sul perchè non era configurabile una proporzione tra la difesa e l’offesa;

a.1-b.1-c.1) i primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Lo sono, anzitutto, quanto all’evocazione della violazione dell’art. 112 c.p.c., giacchè, per un verso, la sentenza impugnata dà contezza dei singoli motivi di gravame proposti dall’ I. e rispetto ad essi fornisce argomentata pronuncia, mentre, per altro verso, i motivi non specificano ove si incentri effettivamente l’omessa pronuncia, peraltro prospettando, in modo insanabilmente contraddittorio con le premesse, profili inerenti a censure di motivazione illogica e insufficiente, là dove, peraltro, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., – denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto e non anche in relazione ad istanze istruttorie (Cass., S.U., n. 15982/2001).

Inammissibili sono poi le doglianze di violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto il ricorrente si duole della valutazione delle prove operata dal giudice di gravame, quando invece tale norma è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, solo quando il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (Cass., n. 11892/2016; Cass., S.U., n. 16598/2016).

Ancora, sono inammissibili i prospettati vizi motivazionali alla stregua della formulazione non più vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inapplicabile ratione temporis al presente giudizio di legittimità, senza che venga veicolata una censura in conformità alla anzidetta vigente norma processuale, ossia per omesso esame di un fatto storico decisivo, che non è vizio integrato, di per sè, dall’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, altresì necessitando che il ricorrente indichi puntualmente il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass., S.U., n. 8053/2014).

Invero, le censure di parte ricorrente – a fronte dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata (cfr. sintesi nel “Ritenuto che”, cui si rinvia) – sono essenzialmente orientate ad una rivalutazione del merito della controversia, comportante accertamenti di fatto preclusi a questa Corte di legittimità, e ciò in palese contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un terzo grado di giudizio nel quale è possibile sottoporre a scrutinio elementi di fatto già considerati dai giudici del merito al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento (Cass. n. 5443/2006);

d) con il quarto mezzo è rilevata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.p.c. e ss., per aver la Corte territoriale errato nell’interpretazione del contenuto del provvedimento del CUN violando, così, il criterio teleologico, non avendo l’espressione utilizzata dal CUN “astrattamente certamente censurabili” alcuna rilevanza circa la censurabilità del comportamento di parte ricorrente;

d.1.) il motivo è inammissibile in quanto non solo non veicola effettivamente alcuna censura di omessa pronuncia (e, comunque, valendo al riguardo quanto già osservato in precedenza) ed essendo quella di violazione dell’art. 115 c.p.c., inammissibile alla stregua delle argomentazioni che precedono, ma anche perchè la doglianza di violazione dell’art. 1362 c.c., si risolve in una critica che investe risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, mentre il sindacato di legittimità afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni censura alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto (la questi esaminati (tra le molte, Cass. n. 2465/2015);

e) con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per aver il giudice di secondo grado negato l’ammissione della prova testimoniale articolata da esso appellante al fine di valutare la gravità e le dimensioni dei danni patiti dallo stesso;

e.1) il motivo è inammissibile.

La censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto – non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire ex actis alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione (tra le molte, Cass. n. 9748/2010).

Il ricorrente non solo omette di dar contezza dei contenuti della prova testimoniale che assume articolata – e ciò al fine di poter questa Corte valutarne la decisività -, ma neppure fornisce indicazioni, intelligibili e con relativa localizzazione processuale (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), del contenuto delle conclusioni presenti nell’atto di appello e di quelle da ultimo precisate in sede di gravame, tali da dimostrare di aver reiterato la richiesta di ammissione della prova testimoniale.

E’ inammissibile, non essendo applicabile l’art. 134 disp. att. c.p.c., in quanto previsto esclusivamente per il ricorso ed in controricorso, la memoria ex art. 380 bis c.p.c., depositata a mezzo posta dal ricorrente (Cass. n. 8835/2018), la quale, in ogni caso, non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo; non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore del P. e oltre spese prenotate a debito in favore dell’Università degli Studi di (OMISSIS).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nonna del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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