Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6141 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2016, dep.09/03/2017),  n. 6141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9160-2016 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BENINCASA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 60, presso lo

studio dell’avvocato LETIZIA CAROLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RICCARDO ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 561/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

depositata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

A.A. ha presentato ricorso avverso sentenza della Corte d’appello di Perugia del 2 settembre-6 ottobre 2015, che ha rigettato l’appello da lui proposto avverso sentenza del Tribunale di Perugia n. 501/2013, la quale aveva respinto la sua domanda di condanna di risarcimento dei danni derivatigli da un incidente avvenuto durante l’ora di ginnastica a scuola: in particolare, egli era caduto mentre eseguiva, su indicazione dell’insegnante, un esercizio di pallacanestro. Ciascuno degli intimati – cioè il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e UGF Assicurazioni, già Unipol Assicurazioni S.p.A. – si difende con un proprio controricorso.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.

Il ricorso non è accoglibile, e ciò può ben essere evidenziato con la motivazione semplificata. Infatti, l’unico motivo, che il ricorrente tenta, senza successo, di schermare sotto forma di doglianza normativa, patisce in realtà una sostanza di critica direttamente fattuale, in quanto risulta rivolto a proporre al giudice di legittimità l’adesione alla valutazione alternativa ivi illustrata degli esiti probatori su come si verificò l’incidente durante l’ora di ginnastica, così perseguendo, con un’impugnazione pertanto non conforme ai limiti della cognizione di questo giudice, un terzo grado di merito. D’altronde la motivazione offerta dalla corte territoriale, si rileva a questo punto ad abundantiam, ha esternato in modo chiaro il suo accertamento fattuale, in particolare quanto all’individuazione di quel che essa ha ritenuto caso fortuito – il repentino e imprevedibile spostamento della pedana su cui si muoveva lo studente – atto a neutralizzare la responsabilità oggettiva dell’istituzione scolastica altrimenti configurabile.

Il ricorso in conclusione non può che rigettato; la peculiarità della vicenda, peraltro, si ritiene che integri giusti motivi per la compensazione totale delle spese del grado.

Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis stesso art..

PQM

rigetta il ricorso compensando le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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