Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6141 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6735/2017 R.G. proposto da:

Umbria Beni Immobiliari s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 86,

presso l’avv. Giovanni Ranalli, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale dell’Umbria

(Perugia), Sez. 3, n. 398/03/16, del 6 luglio 2016, depositata il 6

settembre 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno depositato memoria.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento di maggior valore di un’area edificabile acquistata dalla società contribuente la quale contestava, sulla base di una perizia tecnica di parte, le conclusioni cui era pervenuto l’Ufficio che si era limitato a rideterminare il valore del terreno sulla base del metodo “sintetico-comparativo”.

2. Il giudice tributario adito accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste l’Ufficio con controricorso.

3. Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., e gli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., in quanto non avrebbe valutato la perizia tecnica di parte perchè erroneamente riferita ad un periodo pregresso rispetto alla compravendita (e perciò non valutabile) e alla utilizzazione del valore quantificato ai fini ICI.

4. La censura – che nei suoi ulteriori sviluppi argomentativi finisce per perdersi in deduzioni attinenti a questioni di merito sollecitandone una inammissibile revisione da parte del giudice di legittimità – non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale con chiarezza attribuisce ai primi giudici l’errore nella valutazione della perizia di parte e del sistema di valutazione ai fini ICI, in luogo di quello correttamente applicabile alla luce del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52. Ed è sulla base di questi corretti criteri che il giudice d’appello valuta la perizia dell’Ufficio, svolta a seguito di apposito sopralluogo non omettendo di rilevare, opportunamente, che le conclusioni del primo giudice (che con l’annullamento dell’atto impositivo approverebbero il valore attribuito dalle parti all’immobile nel prezzo di compravendita) non potrebbero condividersi neppure accettando di utilizzare come parametro di valutazione il riferimento al sistema ICI, in quanto, come sottolinea il giudice d’appello, perchè il valore di mercato che se ne ricaverebbe sarebbe in ogni caso assai superiore al corrispettivo di vendita.

5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 2.295,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.295,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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