Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6141 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28010-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1337/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 7354/2016, in accoglimento del ricorso proposto da D.F. avverso avviso di accertamento allo stesso notificato, in data 14.11.2012, in qualità di soggetto obbligato in solido per il pagamento dell’importo relativo a Prelievo Unico Erariale (PREU), oltre sanzioni ed interessi, in relazione a p.v.c. emesso in data 25.9.2007;

il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. si lamenta violazione di norme di diritto (D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, vigente ratione temporis) in quanto la CTR avrebbe erroneamente assegnato all’indagine sull’elemento psicologico dell’esercente dell’esercizio commerciale in cui erano installate apparecchiature elettroniche da intrattenimento, ed in particolare alla sua “buona fede”, individuata nell’impossibilità di rilevare, se non attraverso apparecchiature o conoscenze tecniche, il mancato collegamento telematico delle apparecchiature del sistema centrale dell’ADM, valore dirimente al fine di negare la sua responsabilità solidale con il soggetto che ha provveduto alla loro installazione;

1.2. la censura è fondata;

1.3. l’art. 39 quater, nel testo modificato dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 8 quaterdecies, introdotto in sede di conversione dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in vigore dal 5 agosto 2009, ha realizzato un intervento strutturale sulla norma modificando i soggetti, il novero e le condizioni di imputazione soggettiva della responsabilità sia in via principale che in ipotesi di responsabilità solidale, subordinando quest’ultima, in particolare, al verificarsi di uno specifico requisito, ossia che “non sia possibile l’identificazione” del soggetto “che ha provveduto all’installazione”, mentre, nel testo previgente, introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, era incondizionata;

1.4. come già affermato da questa Corte, sia pure con riguardo alla diversa ma parallela ipotesi di responsabilità d’imposta in caso di esercizio illecito dell’attività ludica con apparecchi muniti di nulla osta, “la modifica introdotta con il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, non è retroattiva, nè, in ogni caso, anche per l’evidente mancanza di una clausola in tal senso, ha valore di interpretazione autentica con portata retroattiva” (Cass. n. 13116 del 25/05/2018; Cass. n. 14563 del 06/06/2018), nè è condivisibile la prospettazione della CTR secondo la quale è idonea ad escludere l’applicazione dell’art. 39, la sola buona fede del responsabile in solido;

1.5. il tenore della disposizione (“il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano in denaro…”) rivela che il presupposto del tributo è costituito dall’effettivo impiego del mezzo utilizzato, ovvero l’esercizio del gioco mediante l’apparecchio da intrattenimento, sicchè il principale soggetto passivo dell’imposizione è colui che manifesta la capacità contributiva che deriva dal presupposto di fatto dell’imposizione, dunque l’installatore;

1.6. la medesima prospettiva giustifica la previsione della responsabilità solidale (paritetica o meno) in capo ad altri soggetti, che si fonda sulla circostanza che costoro, in ragione di un qualificato rapporto di fatto con il bene (come nella specie per la detenzione dei locali in cui si trovano gli apparecchi), hanno un controllo “operativo” sui macchinari e, dunque, hanno voluto o consentito l’utilizzo del macchinario nonostante l’assenza del prescritto nulla osta, traendone un evidente profitto;

1.7. la previsione, dunque, non ha valenza sanzionatoria ma, in ragione degli anzidetti presupposti, assolve alla funzione di garantire il soddisfacimento del credito dello Stato nei confronti di soggetti il cui ruolo rivela una capacità contributiva strettamente correlata al presupposto di fatto dell’imposizione (cfr. Cass. n. 28069/2019);

1.8. nella specie, la CTR non si è quindi attenuta ai suddetti principi, in quanto, pur avendo individuato il possessore del locale in cui erano stati installati gli apparecchi, risultati privi del nulla osta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 38, comma 5, come responsabile in solido con il concessionario, del D.L. n. 269 del 2003, ex art. 39, comma 13, ha ritenuto la sussistenza della buona fede dell’intimato nonostante la norma citata non abbia previsto alcuna esenzione di responsabilità da parte del possessore dei locali in cui siano installate apparecchiature prive del nulla osta citato;

2. sulla scorta di quanto sin qui affermato, il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per l’esame delle questioni rimaste eventualmente assorbite e a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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