Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6140 del 09/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9084/2016 proposto da:

D.L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 44,

presso lo studio degli avvocati FREZZA UGO e DI GIOVANNI FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ZUMMO;

– ricorrente –

contro

I.G., I.E., IN.GI.,

IN.EL., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GORIZIA 22,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO VARVARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 363/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, osserva quanto segue.

D.L.L. ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi, avverso sentenza 30 gennaio – 10 marzo 2015 con cui la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il gravame da lui proposto avverso sentenza del 20 novembre 2010 del Tribunale di Palermo, che aveva respinto la sua opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un debito del quale il giudice d’appello ha ritenuto che l’attuale ricorrente avesse confessato l’esistenza. Si difendono con controricorso In.Gi., In.El., I.G. ed I.E., che avevano introdotto in via monitoria la domanda di pagamento del debito e avevano resistito in appello.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c..

Il reale nucleo del ricorso – come dimostra la stessa memoria depositata dal ricorrente, che da tale motivo prende le mosse, anzichè dal primo – è il secondo motivo, che denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., adducendo l’inesistenza della prova legale confessoria sulla base della quale, invece, si è fondato il giudice d’appello nel rigetto del gravame.

Invero, la corte territoriale impernia il suo decisum proprio sul riconoscimento dell’esistenza di una confessione del debito da parte del D.L.. Quest’ultimo si era opposto avverso decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 10 dicembre 2007 che gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 312.365,81, oltre a interessi sul capitale di Euro 299.219,66 dal 21 ottobre 2007 al saldo, agli attuali controricorrenti, adducendo la mancanza di prova scritta e comunque l’inconsistenza della pretesa creditoria. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, valorizzando una scrittura privata del 22 luglio 1997 con cui l’opponente, che l’aveva sottoscritta, si sarebbe riconosciuto debitore di N.E. e N.F. per la complessiva somma di Lire 1.250.000.000; e ciò tenendo in conto che N.E., in proprio e come procuratrice generale di N.F., aveva poi con scrittura privata del (OMISSIS) ceduto il credito agli attuali controricorrenti, credito di cui, per i pagamenti frattanto effettuati, sarebbe residuato quanto ingiunto nel decreto.

A fronte del motivo d’appello nel senso che l’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 1988 c.c., non vale per soggetti terzi rispetto a quelli nei cui confronti sia resa la ricognizione del debito, la corte territoriale ha ritenuto dirimente la constatazione che “l’atto datato 22/7/1997 contenga, oltre al riconoscimento di debito, una vera e propria confessione, proveniente dal D.L., contenente la dichiarazione di fatti storici allo stesso sfavorevoli, dai quali emerge l’esistenza del rapporto fondamentale sottostante alla ricognizione del debito”; e “la confessione concernente l’esistenza del credito ha valore di prova legale”.

La confessione, dunque, secondo il giudice d’appello ha pienamente provato l’esistenza del credito. Avendo peraltro l’allora appellante addotto che, anche qualora si ritenesse sussistente in tale scrittura privata una confessione stragiudiziale, questa non avrebbe valore di prova legale in quanto non resa alla controparte o al suo rappresentante ex art. 2735 c.c., bensì a soggetti terzi estranei al presente giudizio – ovvero i suddetti N. -, la corte ribatte che ciò non incide, “posto che la confessione è stata rivolta agli originari creditori, mentre gli appellati, dal canto loro, hanno fondato direttamente e legittimamente il loro diritto sull’atto di cessione del credito del 4/1/ 2005”.

In realtà, con quest’ultima argomentazione la corte territoriale anzitutto contraddice se stessa, poichè poco prima, come si è visto, aveva qualificato “pienamente provata” l’esistenza del credito ingiunto mediante la confessione stragiudiziale. Il preteso diritto di credito degli I., in tal modo, la stessa corte ha riconosciuto che non può fondarsi esclusivamente sull’atto di cessione del credito: occorre invece anche la prova dell’esistenza del credito ceduto, che infatti il giudice d’appello si è premurato di individuare (si prescinde, per ora, dalla correttezza dell’identificazione nella confessione stragiudiziale de qua), laddove se solo l’atto di cessione del credito fosse stato idoneo fondamento del diritto fatto valere a mezzo del decreto ingiuntivo j la ricerca della prova dell’esistenza del credito al di là di tale atto di cessione sarebbe risultata del tutto superflua. Al contrario, logicamente, come si è visto la corte territoriale ha avviato il suo percorso motivazionale proprio dalla ricerca di tale prova, come necessario elemento ulteriore e ontologicamente antecedente rispetto alla prova dell’esistenza di un atto di cessione.

Occorre, a questo punto, valutare la correttezza normativa con cui il giudice d’appello ha proceduto all’identificazione, appunto, della prova dell’esistenza del credito ceduto.

L’art. 2735 c.c., circoscrive inequivocamente alla confessione stragiudiziale “fatta alla parte o a chi la rappresenta” l’effetto di prova legale confessoria conforme alla confessione giudiziale di cui all’art. 2733 c.c.; al contrario, la confessione stragiudiziale resa ad altri non vincola il convincimento del giudice, che rimane, secondo il canone generale che caratterizza l’accertamento di merito, libero nel suo apprezzamento (cfr. ex multis Cass. sez. L, 7 settembre 2015 n. 17702, Cass. sez. 6-3, ord. 13 novembre 2014 n. 24187, Cass. sez. L, 15 dicembre 2011 n. 27042, Cass. sez. 6-3, ord. 15 dicembre 2011 n. 27024, Cass. sez. 2, 16 dicembre 2010 n. 25468, Cass. sez. L, 15 dicembre 2008 n. 29316, Cass. sez. 3, 7 maggio 2007 n. 10304, Cass. sez. 3, 14 dicembre 2001 n. 15849, Cass. sez. L, 16 agosto 2000 n. 10825 e Cass. sez. 3, 17 aprile 1997 n. 3309). Apprezzamento che può, in forza di tale libertà che trova confine soltanto nella legittimante esternazione motivazionale, anche porla ad esclusivo fondamento della sua decisione (espressamente in tal senso Cass. sez. 3, 3 agosto 2005 n. 16223 e Cass. sez. L, 25 agosto 2003 n. 12463).

Da ciò deve desumersi, allora, che, nel caso in cui un creditore, nei cui confronti il debitore abbia reso una confessione stragiudiziale nel senso dell’esistenza del credito, ceda il credito ad un terzo, quest’ultimo, benchè divenuto cessionario (pro solvendo o pro soluto che sia) del credito, non fruisce della valenza di prova legale di tale confessione stragiudiziale, non verificandosi, per espressa volontà del legislatore, alcuna translatio degli effetti giuridici della confessione come prova vincolante pur in presenza di una translatio di posizione sostanziale tra chi è stato il recettore della confessione e chi di quest’ultima intende avvalersi. Qualora, dunque, il cessionario la invochi nei confronti del ceduto, competerà al libero convincimento del giudicante di merito valutare quale incidenza essa effettivamente rivesta, e ciò anche, eventualmente, fino al ritenerla pienamente probante, ipotesi in cui, peraltro, il convincimento deve essere legittimato con un’adeguata motivazione, che consenta di comprendere sulla base di quali specifiche ragioni sia emerso, nel caso concreto, un siffatto peso probatorio nella confessione stragiudiziale resa dal ceduto al cedente.

In considerazione di quanto osservato, e assorbito ogni altro profilo, la sentenza – ove la cognizione del giudice di merito si è pertanto plasmata sulla violazione dell’art. 2735 c.c., incorrendo in un malgoverno del canone normativo pertinente alla valutazione del tipo di prova utilizzata – deve quindi essere cassata con rinvio (anche per le spese del grado) alla stessa corte territoriale in diversa composizione, affinchè valuti in conformità all’art. 2735 c.c., secondo il parametro del libero convincimento ed esternando la valutazione con la motivazione conseguentemente necessaria, la confessione stragiudiziale di cui si tratta – che non costituisce prova legale – allo scopo di espletare un corretto accertamento della fondatezza o meno dell’azione monitoriamente introdotta dagli I. nei confronti del D.L..

PQM

Accogliendo il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del grado, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA