Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6140 del 05/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6140
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16922/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
Gestioni Immobiliari di L.D. & C. s.a.s., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, piazza Risorgimento 14, presso l’avv. Emiliano Rossetto, che
la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e nei confronti di:
D.U., elettivamente domiciliato in Roma, via Eleonora Duse
35, presso l’avv. Stefano Pantalani, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonchè
nei confronti di D.M.V. e D.C.;
– intimate –
avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma),
Sez. 1, n. 770/01/13, depositata il 19 dicembre 2013, non
notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
6 novembre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la
parte controricorrente ha depositato memoria.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione di maggior valore di due immobili (un fabbricato e un terreno edificabile) acquistati dalla società contribuente.
2. Il giudice tributario adito in parziale accoglimento del ricorso riduceva i valori accertati nella misura del 40%. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che dichiarava congruo il valore dichiarato dalla società contribuente. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resistono con controricorso, illustrato anche con memoria, la società contribuente e uno dei danti causa di quest’ultima.
3. Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia il vizio di motivazione apparente in quanto la sentenza impugnata avrebbe sostenuto la propria decisione affermando la prevalenza nel caso della perizia di parte perchè questa – diversamente da quella dell’Ufficio definita viziata per non aver tenuto conto dello stato fatiscente e di non agibilità dell’immobile – apparirebbe “coerente e priva di errori”, senza tuttavia spiegarne le ragioni.
4. Il motivo è fondato. L’apoditticità della dichiarazione non consente infatti di ricostruire il percorso logico-argomentativo attraverso il quale il giudice è giunto al proprio convincimento che per essere soddisfacente (e quindi intrinsecamente sufficiente) deve essere convincente dando conto specifico degli elementi che sono stati presi in considerazione (ex multis, Cass. n. 3819 del 2020). Resta assorbito il secondo motivo.
5. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR Lazio in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021