Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6139 del 24/02/2022
Cassazione civile sez. II, 24/02/2022, (ud. 12/10/2021, dep. 24/02/2022), n.6139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10464/2016 proposto da:
A.E.D., rappresentato e difeso dall’avv. DOMENICO
SOMMARIO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA MODENA UTG, IN PERSONA DEL PREFETTO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 565/2016 del TRIBUNALE di MODENA, depositata
il 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/10/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
A.E.D. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Modena 5 marzo 2016, n. 565, che ha respinto l’appello da egli proposto contro la sentenza n. 837/2015 del Giudice di pace di Modena, con il quale lamentava che il Giudice di pace, accolta l’opposizione a una sanzione amministrativa da egli proposta, aveva compensato tra le parti le spese di lite.
L’intimata Prefettura di Modena non ha proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 2, art. 132, comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 111 Cost.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ultrapetizione, erronea motivazione in punto spese e mancata valutazione dei documenti attorei”: il Tribunale, dopo avere giustamente precisato che la difesa tecnica è un diritto, ha erroneamente mantenuto fermo l’argomento del Giudice di pace del “tenore della decisione”, così confermando la compensazione delle spese del primo grado.
La censura è fondata. L’atto di appello denunciava l’illegittimità della compensazione delle spese di lite, motivata dal Giudice di pace con il rilievo che la difesa tecnica non era necessaria nel procedimento e che derivava dal “tenore della decisione”. Il Tribunale, dopo avere affermato che il primo argomento “era privo di pregio”, trattandosi di scelta legittima (quella di valersi della difesa tecnica), ha ritenuto fondato il secondo argomento, in quanto era stato accolto solo uno dei 42 motivi della opposizione, il che concreterebbe le “gravi ed eccezionali ragioni” che l’art. 92, comma 2, nel testo ratione temporis applicabile, imponeva al giudice di esplicitare.
La motivazione offerta dal Tribunale, per il quale l’accoglimento di uno solo dei motivi della opposizione (relativo alla notificazione del verbale di accertamento dell’illecito) avrebbe evidenziato “una preponderante soccombenza reciproca”, va qualificata come inidonea così da risultare meramente apparente, con la conseguenza che mancavano, a giustificare il provvedimento di compensazione, le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 c.p.c. (v., al riguardo, Cass. 10026/2013 – richiamata dal ricorrente – secondo la quale “la considerazione che l’opposizione fosse stata accolta su una questione preliminare (..) deve ritenersi del tutto inidonea al riguardo, risolvendosi nel riferimento a ragioni che comunque non escludevano o attenuavano la soccombenza dell’amministrazione opposta”).
II. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Modena; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Modena, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022