Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6139 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 19/04/2016, dep.09/03/2017),  n. 6139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R577-2016 proposto da:

IMMITALIA SRI., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARO 7, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI TISATO;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa GIUSEPPE BETTANIN;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 389/2012de1 TRIBUNALI di VICENZA,

depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

costituita del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che Immitalia Srl ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., avverso ordinanza del 28 gennaio 2016 del Tribunale di Vicenza, da cui si difende con controricorso Immobiliare Ariete S.r.l.;

rilevato che è stata depositata tempestivamente rituale rinuncia agli atti da parte del ricorrente, nonchè l’accettazione da parte della controricorrente, e che tale accordo estintivo del giudizio include anche la compensazione delle spese;

PQM

visto l’art. 390 c.p.c., dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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