Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6139 del 09/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 19/04/2016, dep.09/03/2017), n. 6139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso R577-2016 proposto da:
IMMITALIA SRI., in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARO 7, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI TISATO;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa GIUSEPPE BETTANIN;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 389/2012de1 TRIBUNALI di VICENZA,
depositata il 14/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
costituita del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che Immitalia Srl ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., avverso ordinanza del 28 gennaio 2016 del Tribunale di Vicenza, da cui si difende con controricorso Immobiliare Ariete S.r.l.;
rilevato che è stata depositata tempestivamente rituale rinuncia agli atti da parte del ricorrente, nonchè l’accettazione da parte della controricorrente, e che tale accordo estintivo del giudizio include anche la compensazione delle spese;
PQM
visto l’art. 390 c.p.c., dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017