Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6138 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5788 del 2021 proposto da:

S.U., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso

dall’Avvocato Rosaria Tassinari, che lo rappresenta e difende per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2304/2020 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 25/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.U., cittadino del Bangladesh, della regione del (OMISSIS) – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio paese per le precarie condizioni economiche della propria famiglia, peggiorate quando nel 2014 il fratello maggiore aveva lasciato la casa familiare ed i genitori avevano avuto importanti problemi di salute – ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’appello di Bologna, rigettando l’impugnazione proposta, ha confermato l’ordinanza con cui il locale tribunale aveva, a sua volta, disatteso l’opposizione dal primo proposta avverso il provvedimento della competente commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e dei gravi motivi legittimanti l’accesso alla protezione umanitaria nella ritenuta insussistenza dei presupposti delle reclamate protezioni.

2. Il Ministero si è costituito tardivamente al dichiarato fine di una eventuale sua partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in cui era incorsa la Corte di merito nella formulazione del giudizio di non credibilità del racconto (violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, e del citato D.Lgs., art. 3, comma 5). Il racconto reso non era inattendibile e la Corte d’appello avrebbe dovuto attivare i poteri di collaborazione istruttoria.

Il motivo è inammissibile perché privo di specificità e in alcun modo dialogante con il provvedimento impugnato in cui non è in valutazione la credibilità del racconto, ma solo l’insussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento della protezione internazionale.

Nel corpo del motivo vi è inoltre un richiamo alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), con denuncia di un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento ad un danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 (p. 7) senza richiamare la situazione dedotta che sarebbe mancata nella valutazione della corte d’appello. La commistione dei motivi in cui sono presenti denunciate violazioni di legge e vizi di motivazione neppure consente, poi, di comprendere le ragioni del motivi di ricorso (Cass. n. 26874 del 23/10/2018).

Il secondo motivo (violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); mancanza fonti aggiornate) è inammissibile per genericità per mancata correlazione tra la situazione del paese di provenienza con la condizione del richiedente che deve essere censurato come vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 30105 del 21/11/2018; Cass. n. 23942 del 29/10/2020) profilo invece neppure dedotto dal ricorrente che denuncia l’utilizzo da parte della corte di merito di una definizione della situazione del (OMISSIS), paese di provenienza, secondo fonti non aggiornate, perché, ferme al 2019, non individuando quelle più recenti e di rilievo in relazione alla situazione personale.

Il terzo motivo (violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) è inammissibile per genericità non provvedendo il ricorrente a dedurre sulla propria personale situazione di vulnerabilità anche in ragione del proprio radicamento nel paese di accoglienza a definizione degli estremi del giudizio di comparazione richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4444 del 2018; SU n. 24413 del 09/09/2021).

4. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

 

 

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