Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6138 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8012-2016 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE

43, presso lo studio dell’avvocato ETTORE MARIA CERASA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MARCO POLO 88, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DATTURI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19128/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue.

C.N. ha presentato ricorso avverso sentenza del 24 settembre 2015 del Tribunale di Roma, che ha rigettato il suo appello avverso sentenza n. 28087/2014 del giudice di pace di Roma, il quale aveva respinto la sua domanda di risarcimento di danni che gli sarebbero derivati da sinistro stradale avanzata nei confronti di L’Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. Quest’ultima si difende con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c..

Il ricorso non ha consistenza, e ciò può ben essere evidenziato con la motivazione semplificata. Infatti, l’unico motivo patisce una sostanza di critica direttamente fattuale, in quanto risulta rivolto a proporre al giudice di legittimità l’adesione alla valutazione alternativa ivi illustrata degli esiti probatori, così perseguendo, con un’impugnazione pertanto non conforme ai limiti della cognizione di questo giudice, un terzo grado di merito.

Il ricorso pertanto non può che essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione alla controricorrente alle spese processuali del grado, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2000, di cui Euro 200 per gli esborsi, oltre al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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