Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6138 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4317-2017 proposto da:

PENTAGRAMMA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO GIUSEPPE GUATTANI 14 A, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE PESIRI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4569/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 15/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la srl Il Pentagramma ricorre, con tre motivi illustrato con memoria e contrastati dall’Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza in epigrafe, emessa dalla CTR del Lazio, quale giudice del rinvio, in controversia relativa alla legittimità di un avviso di maggior valore con cui un terreno di mq 50.776, venduto da essa ricorrente come non edificabile con contratto in data (OMISSIS), catastalmente distinto in più particelle, tra cui – nel contratto, per errore materiale, venivano indicate la particella n. (OMISSIS) e la particella n. (OMISSIS) -, era stato ritenuto per larga parte edificabile e quindi rivalutato dall’Agenzia in Euro 617.692,00 a fronte del prezzo di Euro 46.681,00.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere la CTR affermato che l’eccezione della contribuente”, secondo cui le particelle (OMISSIS) e (OMISSIS), di estensione pari a circa la metà del compendio sottoposto a valutazione, avrebbero dovuto considerarsi escluse dall’accertamento, con “evidenti riverberi sul maggior valore accertato”, “era stata dichiarata inammissibile già nel giudizio a quo e non vi era motivo di distaccarsi dalla decisione dovendosi ritenere che, in effetti, si trattava di eccezione nuova perchè proposta per la prima volta in appello e come tale inammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57”. Secondo la ricorrente non si tratterebbe di eccezione bensì di mera argomentazione difensiva, come tale non soggetta alla preclusione di cui all’articolo citato;

2. in linea generale, l’oggetto del processo tributario riguardante un atto impositivo è delimitato dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall’ufficio nell’atto medesimo e dagli specifici motivi d’impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo. Per quanto concerne, in particolare, la controversia relativa alla legittimità di un atto tributario di rettifica, ai fini dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52), del valore di un bene rispetto al prezzo dichiarato nel relativo contratto di compravendita, l’oggetto del processo, in riferimento alle ragioni di fatto esposte nell’atto impositivo, si correla all’oggetto del contratto. Il rilievo, svolto dal ricorrente in appello, secondo cui il bene compravenduto sarebbe diverso da quello risultante dal contratto modifica l’oggetto del giudizio, non può essere qualificato come mera argomentazione difensiva ossia come mera contestazione delle ragioni esposte dall’ufficio nell’atto impugnato, essendo invece da qualificarsi, come correttamente detto dalla CTR quale eccezione e, segnatamente, in quanto sollevata in appello, quale eccezione “nuova”, inammissibile (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57);

3. il primo motivo di ricorso è dunque infondato;

4. con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta “violazione dell’art. 2697 c.c.”, in relazione al passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui la CTR afferma che i documenti prodotti da essa contribuente “non sono idonei a contrastare il fatto che i terreni de quibus, secondo il PRG, ricadono parte in zona agricola e parte in zona di recupero urbanistico con indice di edificabilità pari a 0,80 mc/mq”. La contribuente deduce che tale affermazione in quanto apodittica dà luogo ad un’inversione dell’onere della prova;

5. il motivo è inammissibile risolvendosi in una censura di insufficienza della motivazione ossia nella denuncia di un vizio non più enunciabile dacchè il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è stato modificato (con D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile, in forza dello stesso D.L., art. 54, comma 2 bis, alle “sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; la L. di conversione n. 134 del 2012, è entrata in vigore l’8 agosto 2012) in modo tale per cui esso non consente più, a differenza del passato, di ricorrere per cassazione “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, consentendo invece di ricorrere “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

6. con il terzo motivo di ricorso la contribuente lamenta l’omesso esame dell’errata indicazione nell’avviso di accertamento dell’atto di compravendita del (OMISSIS)”. Deduce che l’atto di compravendita è stato registrato con n. (OMISSIS) e che, solo per effetto di una “valutazione superficiale”, la CTR ha ritenuto “infondata la doglianza secondo cui la stima dell’UTE sarebbe inadeguata per il fatto che farebbe riferimento ad un contratto diverso rispetto a quello oggetto di accertamento, ossia conterrebbe una valutazione non inerente alla compravendita di cui si discute poichè, diversamente da quanto affermato (dalla contribuente), nella stima dell’UTE si fa riferimento all’atto che porta il numero di registrazione (OMISSIS) che è proprio quello citato nell’avviso di rettifica impugnato”;

7. il motivo è inammissibile. Il giudizio di cassazione è a critica vincolata. Le censure alla pronuncia di merito devono essere sussumibili in uno dei motivi elencati in modo tassativo nell’art. 360 c.p.c.. Il motivo in esame non è sussumibile in alcuno di detti motivi;

8. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato;

9. le spese seguono la soccombenza;

10. ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in Euro 7000,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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